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Risoluzione Agenzia Entrate n. 67 del 16.05.2006

Cessione dei crediti d’imposta – Art. 43-bis del DPR 602/1973 art. 1, comma 7, lett. c) del D.M. 30 settembre 1997, n. 384 – Limiti di efficacia della cessione nei confronti dell’Amministrazione finanziaria


Cessione dei crediti d’imposta – Art. 43-bis del DPR 602/1973 art. 1, comma 7, lett. c) del D.M. 30 settembre 1997, n. 384 – Limiti di efficacia della cessione nei confronti dell’Amministrazione finanziaria
Risoluzione Agenzia Entrate n. 67 del 16.05.2006

Con nota …………, codesta Associazione ha chiesto chiarimenti in merito all’ambito applicativo dell’articolo 1, comma 7, lett. c) del decreto ministeriale 30 settembre 1997, n. 384, il quale prevede che la cessione abbia effetto nei confronti dell’Amministrazione finanziaria solo “per gli importi eccedenti quelli oggetto delle iscrizioni a ruolo” con riferimento all’ipotesi in cui il cedente sia interessato da iscrizioni a ruolo già notificate.
In particolare, l’Associazione ha evidenziato talune fattispecie prospettando le soluzioni qui di seguito riportate:
a) la cessione ha per oggetto una parte del credito complessivo, corrispondente all’importo che eccede la somma iscritta a ruolo: ad esempio, a fronte di crediti complessivamente vantati per un ammontare di 400 e di iscrizioni a ruolo pari a 100, il cedente trasferisce crediti d’imposta per un ammontare di 300. In tale ipotesi la cessione sarebbe pienamente efficace nei confronti dell’Amministrazione finanziaria;
b) l’ammontare delle iscrizioni a ruolo a carico del cedente è inferiore all’importo complessivo dei crediti ceduti in più tranches: ad esempio, a fronte di iscrizioni a ruolo pari a 100, sono ceduti, in tre diverse tranches da 100, crediti d’imposta per un importo complessivo pari a 300. In tal caso la cessione sarebbe inefficace solo con riferimento all’ultima tranche.
Al riguardo si osserva quanto segue.
Ai sensi del combinato disposto dall’articolo 43-bis, comma 3, del DPR n. 602 del 1973 e dell’articolo 1, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 384 del 1997, l’atto di cessione del credito chiesto a rimborso tramite la dichiarazione dei redditi è efficace nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, ossia determina la sostituzione del cessionario al cedente nella posizione di creditore verso quest’ultima, con la notifica all’ufficio delle entrate o al centro di servizio presso il quale è stata presentata la dichiarazione dei redditi del cedente, nonché al competente concessionario del servizio della riscossione.
Si osserva peraltro che il credito ceduto scaturisce da un rapporto di carattere pubblicistico, quale è il rapporto d’imposta, in virtù del quale, accanto all’obbligazione pecuniaria principale avente per oggetto il pagamento del tributo, si afferra in capo all’Amministrazione e al contribuente un insieme di poteri e doveri volti alla determinazione e all’adempimento dell’obbligazione stessa. La cessione a terzi del credito, in particolare, non interferisce su tale rapporto, di cui il legislatore assicura la continuazione, lasciando integri i poteri spettanti all’Amministrazione nei confronti del contribuente-cedente.
Ai sensi dell’articolo 43-bis, comma 2, del DPR n. 602 del 1973, infatti, resta ferma “nei confronti del contribuente che cede i crediti …l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 43”, ossia delle disposizioni relative al recupero di somme erroneamente rimborsate, in conseguenza di correzione di errori materiali, di rettifiche o di accertamenti.
L’intangibilità del rapporto d’imposta è ribadita dall’articolo 1, comma 5, del decreto n. 384 del 1997, secondo cui “anche a seguito della cessione restano impregiudicati i poteri dell’Amministrazione finanziaria relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi, all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni nei confronti del contribuente che ha ceduto il credito d’imposta”.
Ai sensi del successivo comma 6, inoltre, resta fermo l’obbligo restitutorio del cedente “per i crediti rimborsati al cessionario di cui risulta l’insussistenza”.
Ciò premesso, la ratio dell’articolo 1, comma 7, lett. c) del decreto.ministeriale n. 384 del 1997 (secondo cui qualora – al momento della notifica della cessione – il cedente sia interessato da iscrizioni a ruolo relative a tributi erariali, la cessione del credito ha effetto nei confronti dell’Amministrazione finanziaria solo per “gli importi eccedenti quelli oggetto delle iscrizioni a ruolo”) deve rinvenirsi nella tutela degli interessi erariali a fronte di una eventuale compensazione legale del credito ceduto operata dal cessionario.
Pertanto, in base alle considerazioni sopra esposte, si ritiene corretta la prospettata interpretazione della norma in esame con specifico riguardo alle due fattispecie sopra evidenziate, tenuto conto che in entrambi i casi l’efficacia della cessione nei confronti dell’Amministrazione finanziaria resta circoscritta ai crediti eccedenti l’ammontare delle iscrizioni a ruolo.

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