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Risoluzione Agenzia Entrate n.65 del 02.08.2016

Contributi versati al Fondo Sanitario Integrativo di gruppo bancario – artt. 10, comma 1, lett. e-ter) e 51, co. 2, lett. a), del DPR n. 917 del 1986 –


 

Contributi versati al Fondo Sanitario Integrativo di gruppo bancario – artt. 10, comma 1, lett. e-ter) e 51, co. 2, lett. a), del DPR n. 917 del 1986

È stato chiesto di chiarire se siano deducibili dal reddito complessivo i contributi che i lavoratori in quiescenza versano, in favore dei propri familiari non fiscalmente a carico, al Fondo Sanitario integrativo del gruppo bancario presso cui erano dipendenti.
In base allo Statuto del Fondo, i dipendenti possono infatti rimanere iscritti al Fondo anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro; in tale ipotesi, gli accordi collettivi non pongono alcuna quota di contribuzione a carico dell’ex datore di lavoro.
In relazione al quesito posto, si rileva che il regime fiscale previsto per tale tipologia di contributi è disciplinato: 1. dall’articolo 10, comma 1, lett. e-ter), del TUIR, ai sensi del quale i contributi versati a Fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell’art. 9 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministero della Salute, sono deducibili dal reddito complessivo nel limite di euro 3.615,20.
In base a tale disposizione la deducibilità non è riconosciuta nell’ipotesi in cui i predetti contributi siano versati in favore di familiari non fiscalmente a carico; 2. dall’articolo 51, comma 2 lett. a), del TUIR, ai sensi del quale i contributi di assistenza sanitaria versati ad Enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale non concorrono, entro il medesimo limite di euro 3.615,20, a formare il reddito di lavoro dipendente.
Con circolare n. 50/E del 12.06.2002, § 6.1, è stato precisato che l’esclusione dal reddito opera anche per i contributi versati per i familiari non fiscalmente a carico.
Con la risoluzione n. 293 del 2008 è stato chiarito che i contributi ad Enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui al punto 2, anche se versati da lavoratori in quiescenza, non concorrono, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lett. a) del TUIR, alla formazione del reddito, sempreché rispondenti alle previsioni di contratto, accordo o regolamento aziendale, stante l’equiparazione dei redditi da pensione ai redditi di lavoro dipendente.
Conseguentemente, i pensionati, nel rispetto delle medesime condizioni e dei limiti previsti per i dipendenti, possono dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi versati in favore dei familiari anche non fiscalmente a carico, al Fondo Sanitario integrativo del gruppo bancario, riconducibile alla tipologia di Ente o Cassa avente esclusivamente fini assistenziali, di cui all’art. 51, co. 2, lett. a), del TUIR.
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