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Risoluzione Agenzia Entrate n. 64 del 18.05.2005

Istituzione dei codici tributo per la riscossione, con modello ”F 23” delle somme spettanti agli accertatori dei reati finanziari


Istituzione dei codici tributo per la riscossione, con modello ”F 23” delle somme spettanti agli accertatori dei reati finanziari
Risoluzione Agenzia Entrate n. 64 del 18.05.2005

L’articolo 291 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia prevede, in favore degli accertatori dei reati finanziari, una percentuale spettante sui crediti recuperati relativi alle pene pecuniarie, alle sanzioni amministrative e ai beni confiscati.
Per consentire il versamento, tramite modello “F 23” delle somme spettanti ai soggetti beneficiari, si istituiscono i seguenti codici tributo:
– “774 T” denominato: “Proventi derivanti da multe e ammende per violazioni alle disposizioni della legge doganale – Articolo 113, della legge 17 luglio 1942, n. 907 e legge 19 marzo 2001, n. 92”;
– “775 T” denominato: “Proventi derivante da multe e ammende per definizione di procedimenti penali in materia di dogane ed imposte sulla produzione e sui consumi – D.P.R. n. 43/1973 e D. Lgs. n. 504/1995”.
Le somme riscosse con il codice tributo “774 T”, riferite non solo agli importi relativi alle violazioni di cui alla legge n. 907/1942, ma anche a quelle per contrabbando di tabacchi lavorati, accertato al di fuori degli spazi doganali, ai sensi del Testo Unico delle leggi doganali e della legge 19 marzo 2001, n. 92, sono ripartite per il 50% all’erario, con imputazione al capitolo di bilancio delle entrate dello Stato “3302”, e per il restante 50% all’Ispettorato dei Monopoli di Stato. In allegato si forniscono i numeri di conto corrente dei singoli Ispettorati.
Nella compilazione del modello di versamento “F 23”, il versante deve indicare nello spazio relativo all’Ufficio (campo 6), il codice dell’Ufficio Giudiziario che cura la riscossione; nel campo 14 del modello, deve essere inserita la sigla automobilistica della provincia cui ha sede l’Ispettorato interessato.
Le somme riscosse con il codice tributo “775 T”, sono ripartite per il 50% all’erario, con imputazione al capitolo di bilancio delle entrate dello Stato “3302”, e per il restante 50% agli Uffici doganali competenti, per la successiva ripartizione ed imputazione secondo la previsione dell’art. 337, del richiamato D.P.R. n. 43/73.
Anche per gli Uffici doganali in allegato si forniscono i numeri di conto corrente postale dei singoli Uffici.
Nella compilazione del modello di versamento “F 23”, il versante deve indicare nello spazio relativo all’Ufficio (campo 6), il codice dell’Ufficio giudiziario che cura la riscossione; nel campo 14 del modello, deve essere inserito il codice catastale del comune cui ha sede l’Ufficio doganale interessato.

(Omissis)

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