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Risoluzione Agenzia Entrate n. 64 del 16.05.2006

Istanza di interpello. Determinazione della base imponibile IRAP – Art. 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 – Assunzioni disabili


Istanza di interpello. Determinazione della base imponibile IRAP – Art. 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 – Assunzioni disabili
Risoluzione Agenzia Entrate n. 64 del 16.05.2006

Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’articolo 11 del DLgs n. 446 del 1997, è stato esposto il seguente

QUESITO
L’IPAB – ALFA – è tenuta per obbligo di legge ad avere alle proprie dipendenze un lavoratore appartenente alla categoria di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante ” Norme per il diritto al lavoro dei disabili “. Attualmente i soggetti disabili presenti in organico sono pari a due, essendo uno di essi divenuto disabile, ai sensi dell’art. 4 della citata legge n. 68 del 1999, in costanza di rapporto, di lavoro con riduzione della capacità lavorativa pari al 90 per cento.
L’Ente istante chiede:
a) se sia corretto dedurre dalla base imponibile IRAP le retribuzioni corrisposte ad entrambi i disabili;
b) se, ai fini della decorrenza della deduzione, sia rilevante la data in cui le autorità competenti hanno certificato l’inabilità oppure si debba far riferimento alla data in cui la certificazione è pervenuta al datore di lavoro.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’IPAB, in relazione al quesito sub a), ritiene corretto escludere dalla base imponibile IRAP le retribuzioni corrisposte ad entrambi i lavoratori disabili. In relazione al quesito sub b) l’interpellante ritiene che l’esclusione dalla base imponibile del costo relativo al secondo dipendente decorra dal momento in cui è stata certificata l’inabilità dall’organo competente, indipendentemente dalla data in cui è pervenuta all’istante la documentazione attestante la disabilità.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
La legge 12 marzo 1999, n. 68 recante” Norme per il diritto al lavoro dei disabili” al fine di promuovere l’integrazione sociale dei disabili, detta disposizioni dirette a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti disabili, nonché ad assicurare la conservazione del posto di lavoro in caso di inabilità intervenuta in costanza di lavoro, sia mediante incentivi e misure di sostegno al collocamento mirato, sia attraverso la previsione per il datore di lavoro dell’obbligo di assunzione di una quota di disabili in presenza di determinate condizioni.
L’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 – come modificato dall’articolo 16, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 – prevede che nella determinazione della base imponibile dell’imposta sulle attività produttive (IRAP) “sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti, ai disabili…….”.
La disposizione recata dal citato articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997 consente di ammettere in deduzione nella determinazione della base imponibile IRAP, tra le altre, anche le spese relative ai lavoratori disabili, senza a tale fine collegare l’applicazione del beneficio ai disabili che concorrono alla formazione della quota di riserva obbligatoria, prevista dall’articolo 3 della legge n. 68 del 1999, per i soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 1 della legge citata, né operare alcuna distinzione tra l’inserimento nel lavoro di nuovi disabili e la conservazione del posto di lavoro nei confronti di soggetti la cui inabilità è stata riconosciuta durante l’attività lavorativa.
La finalità perseguita dal legislatore con la norma citata, prevedendo la deducibilità delle spese relative ai lavoratori disabili, è, infatti, quella di ridurre il costo del lavoro e quindi di rendere meno oneroso l’inserimento e la permanenza nel mondo del lavoro dei soggetti disabili.
Quanto sopra premesso, si ritiene che la IPAB interpellante, nella determinazione della base imponibile IRAP, possa ammettere in deduzione le spese relative ad entrambi i disabili presenti in organico, anche se l’inabilità per il secondo lavoratore è stata riconosciuta in costanza del rapporto di lavoro. Non rileva, peraltro, ai fini dell’applicazione della norma fiscale richiamata, la circostanza che nel caso di specie la quota di riserva obbligatoria sia soddisfatta con l’inserimento nell’organico di un solo disabile. Infatti, come sopra rilevato, la deduzione di cui trattasi non è limitata ai disabili assunti nei limiti della quota di riserva obbligatoria, ma è riferita a tutti i lavoratori presenti in organico che, in possesso dei requisiti di legge, sono stati riconosciuti disabili dagli organi competenti.
Con riferimento al quesito sub b), si ritiene che, nel caso di sopravvenuta inabilità in costanza di rapporto di lavoro, l’esclusione dalla base imponibile IRAP decorra dal momento in cui il lavoratore ha acquisito lo status di disabile, così come definito dall’articolo 1 della legge n. 68 del 1999, sulla base della certificazione rilasciata dagli organi competenti.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale dell’Emilia Romagna, viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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