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Risoluzione Agenzia Entrate n. 63/E del 26.10.2022

Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, delle somme dovute per la fornitura dei contrassegni di legittimazione di cui all’articolo 62-quater.1, comma 10, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504


RISOLUZIONE N. 63/E

Roma, 26 ottobre 2022

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello “F24

Accise”, delle somme dovute per la fornitura dei contrassegni di

legittimazione di cui all’articolo 62-quater.1, comma 10, del decreto

legislativo 26 ottobre 1995, n. 504

L’articolo 62-quater.1, comma 10, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,

inserito dall’art. 3-novies, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito

con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, prevede che, a decorrere dal 1°

gennaio 2023, la circolazione dei prodotti diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa,

contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza

inalazione, l’assorbimento di tale sostanza da parte dell’organismo, anche mediante involucri

funzionali al loro consumo, è legittimata mediante applicazione di appositi contrassegni di

legittimazione sui singoli condizionamenti.

Con nota prot. n. 404507 del 7 settembre 2022, l’Agenzia delle Accise, Dogane e

Monopoli – Direzione Accise – Tabacchi ha chiesto l’istituzione del codice tributo per il

versamento, mediante il modello “F24 Accise”, delle somme dovute per la fornitura dei

suddetti contrassegni.

Tanto premesso, si istituisce il seguente codice tributo:

? “5481” denominato “Proventi derivanti dalla fornitura di contrassegni di

legittimazione di cui all’articolo 62-quater.1, comma 10, del decreto

legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”.

Divisione Servizi

______________

Direzione Centrale Servizi

Istituzionali e di Riscossione

2

In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, il suddetto codice tributo è

esposto nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”

in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

– nel campo “ente”, la lettera “M”;

– nel campo “provincia”, nessun valore;

– nel campo “codice identificativo”, nessun valore;

– nel campo “rateazione”, nessun valore;

– nel campo “mese”, il mese cui si riferisce il pagamento, nel formato “MM”;

– nel campo “anno di riferimento”, l’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento,

nel formato “AAAA”.

IL CAPO DIVISIONE

Firmato digitalmente

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