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Risoluzione Agenzia Entrate n. 63/E del 24.11.2023

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), primo e secondo periodo, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175


RISOLUZIONE N. 63/E

Roma, 24 novembre 2023

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito
d’imposta per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o
superiore di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), primo e secondo
periodo, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175

L’articolo 14, comma 1, lettera a), primo e secondo periodo, del decreto legge 23

settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.

175, prevede il riconoscimento, alle condizioni ivi indicate, di un contributo, sotto forma di

credito d’imposta, per l’acquisto del gasolio, nel primo trimestre dell’anno 2022, a favore

delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di

trasporto indicate all’articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 2) del testo unico delle

disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative

sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Il successivo comma 1-bis del citato articolo 14 dispone, tra l’altro, che il credito

d’imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2023.

Con il decreto dell’8 agosto 2023, n. 196, del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono state stabilite le

disposizioni attuative del predetto credito d’imposta. In particolare, l’articolo 5, comma 1,

del suddetto decreto prevede che, ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24

deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione

dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del

richiamato decreto dell’8 agosto 2023, trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle

Divisione Servizi
______________

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione


2

imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le

eventuali variazioni e revoche, anche parziali.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in

compensazione, comunicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite il

proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle

entrate.

Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta

agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi

telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di

versamento, è istituito il seguente codice tributo:

? “7056” denominato “credito d’imposta per l’acquisto del gasolio a favore delle

imprese esercenti le attività di trasporto di merci in conto proprio – Articolo 14,

comma 1, lettera a), primo e secondo periodo, del decreto legge 23 settembre

2022, n. 144”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è

esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna

importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al

riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di

riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”,

indicato nel cassetto fiscale.

Si precisa che, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti dell’8 agosto 2023, n. 196, l’Agenzia delle entrate, in fase di

elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi

siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda

l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle

eventuali variazioni e revoche, anche parziali, successivamente trasmesse dallo stesso

Ministero.

IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente

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