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Risoluzione Agenzia Entrate n. 62/E del 27.10.2021

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta, in favore degli acquirenti di “prime case” di abitazione che non hanno compiuto trentasei anni di età, di cui all’articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106



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RISOLUZIONE N. 62/E

Divisione Servizi

______________

Direzione Centrale Servizi Fiscali

Roma, 27 ottobre 2021

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta, in favore degli acquirenti di “prime case” di abitazione che non hanno compiuto trentasei anni di etĂ , di cui all’articolo 64, comma 7, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106

Il
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, c.d. Decreto Sostegni bis, introduce, con i commi da 6 a 10 dell’articolo 64, nuove agevolazioni fiscali per l’acquisto della casa di abitazione con la finalità di favorire l’autonomia abitativa dei giovani, relativamente alle quali, con la circolare n. 12/E del 14 ottobre 2021, sono stati anche forniti alcuni chiarimenti applicativi.

Il comma 7 del citato articolo 64 del D.L. n. 73 del 2021 dispone, in particolare, che per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietĂ  di “prime case” di abitazione, di cui al comma 6 dello stesso articolo 64, agli acquirenti, che non hanno ancora compiuto trentasei anni di etĂ  nell’anno in cui l’atto è stipulato, è attribuito un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto.

Lo stesso comma 7 prevede, inoltre, che il credito d’imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto; può altresĂŹ essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Ai sensi del comma 9 del richiamato articolo 64 del D.L. n. 73 del 2021, il credito d’imposta in parola è attribuito solo in relazione agli atti stipulati tra il 26 maggio 2021, data di entrata in vigore in vigore del medesimo
decreto-legge, e il 30 giugno 2022.


2

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in parola, limitatamente all’importo non fruito con le altre modalità citate,

èistituito il seguente codice tributo:

∙“6928” denominato “Credito d’imposta “prima casa under 36” – art. 64, c. 7, DL n. 73 del 2021”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con il periodo d’imposta in cui è stato stipulato l’atto traslativo a titolo oneroso della proprietĂ , nel formato “AAAA”.

IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente

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