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Risoluzione Agenzia Entrate n. 61/E del 18.10.2022

Istituzione dei codici tributo per il recupero dei crediti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e all’articolo 1, commi 12 e ss., della legge 23 dicembre 2014, n. 190, indebitamente utilizzati in compensazione dai sostituti d’impostarnrn


RISOLUZIONE N. 61/E

Roma, 18 ottobre 2022

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il recupero dei crediti di cui all’articolo 1

del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e all’articolo 1, commi 12 e ss., della

legge 23 dicembre 2014, n. 190, indebitamente utilizzati in compensazione

dai sostituti d’imposta

L’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e l’articolo 1, commi 12 e ss.,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevedono un credito a favore di lavoratori dipendenti

e assimilati, riconosciuto in via automatica dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 mediante attribuzione

sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga.

I sostituti d’imposta recuperano le somme erogate come credito da utilizzare in

compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; a tal

fine, con risoluzioni n. 48/E del 7 maggio 2014 e n. 103/E del 9 dicembre 2015 sono stati

istituiti, rispettivamente, i codici tributo “1655 e “165E”.

Al riguardo, l’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dispone

che “[…] per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in

compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e

successive modificazioni, nonché per il recupero delle relative sanzioni e interessi l’Agenzia

delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato […]”.

Al fine di consentire il versamento, con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici (F24EP), delle

somme dovute in esito ai citati atti di recupero, sono istituiti i seguenti codici tributo:

Divisione Servizi

______________

Direzione Centrale Servizi

Istituzionali e di Riscossione

2

? “7503” denominato “Art. 1 d.l. n. 66 del 2014 e art. 1, commi 12 e ss., della legge

n. 190 del 2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione

da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Controllo sostanziale;

? “7504” denominato “Art. 1 d.l. n. 66 del 2014 e art. 1, commi 12 e ss., della legge

n. 190 del 2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione

da parte dei sostituti d’imposta – Sanzione – Controllo sostanziale.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono

esposti nella sezione “Erario“, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna

importi a debito versati“, indicando obbligatoriamente il “codice ufficio” e il “codice atto

riportati nel provvedimento notificato. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con

l’anno in cui è stata effettuata l’indebita compensazione, nel formato “AAAA“.

In caso di utilizzo del modello F24 EP, il campo “sezione” è valorizzato con “Erario”

(valore F), e gli stessi codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate

nella colonna “importi a debito versati”, indicando obbligatoriamente il “codice ufficio” e il

codice atto” riportati nel provvedimento notificato. Il campo “riferimento B” è valorizzato

con l’anno in cui è stata effettuata l’indebita compensazione, nel formato “AAAA“.

Si precisa che, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 422, della legge 30

dicembre 2004, n. 311, “[…] Per il pagamento delle somme dovute […] non è possibile

avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241. […]”.

IL CAPO DIVISIONE

Firmato digitalmente

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