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Risoluzione Agenzia Entrate n. 61/E del 10.11.2023

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale liquefatto a favore delle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17


RISOLUZIONE N. 61/E

Roma, 10 novembre 2023


OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito

d’imposta per l’acquisto di gas naturale liquefatto a favore delle imprese
esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi
di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano
liquefatto di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legge 1° marzo 2022, n.
17

L’articolo 6, comma 5, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con

modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, prevede il riconoscimento, alle condizioni

ivi indicate, di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese aventi

sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle

merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione

alternativa a metano liquefatto, per l’acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la

trazione dei predetti mezzi.

Il medesimo comma 5 dispone, altresì, che il credito d’imposta è utilizzabile,

esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241.

Con il decreto 23 dicembre 2022, n. 413, del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e con il

Ministro dell’economia e delle finanze, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di attuazione

del predetto credito d’imposta. In particolare, l’articolo 5, comma 1, del suddetto decreto

prevede che, ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 deve essere

presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia

delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del

citato decreto del 23 dicembre 2022, trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle

Divisione Servizi
______________

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione


2

imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le

eventuali variazioni e revoche, anche parziali.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in

compensazione, comunicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite il

proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle

entrate.

Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta

agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi

telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di

versamento, è istituito il seguente codice tributo:

? “7058” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale liquefatto a

favore delle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in

conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità – Articolo 6, comma 5,

del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è

esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna

importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al

riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di

riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA

indicato nel cassetto fiscale.

Si precisa che, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del richiamato decreto del 23

dicembre 2022, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati

dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari

trasmesso dal Ministero e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in

compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello

F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche, anche parziali,

successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.

IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente

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