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Risoluzione Agenzia Entrate n. 60 del 08.05.2001

Rimborso erogato a seguito di presentazione del modello VR in caso di dichiarazione annuale omessa – Conseguenze


Rimborso erogato a seguito di presentazione del modello VR in caso di dichiarazione annuale omessa – Conseguenze
Risoluzione Agenzia Entrate n. 60 del 08.05.2001

Con la nota sopradistinta, codesta Direzione Regionale, per rispondere ad analogo quesito posto dall’Ufficio IVA di …., chiede di conoscere quali provvedimenti debbano essere adottati in ordine alla ipotesi in cui un contribuente, a seguito della presentazione del modello VR, abbia ottenuto dal concessionario un rimborso di lire X milioni di IVA, a fronte di una dichiarazione annuale da considerare omessa, in quanto presentata con ritardo superiore a 90 giorni rispetto al termine previsto dalla legge.
Ritiene codesta Direzione che, nella fattispecie, l’ufficio debba procedere al recupero dell’imposta indebitamente corrisposta dal concessionario e, previo accertamento della sussistenza del credito, autorizzare il contribuente a portare in detrazione il credito stesso in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 443. Sotto il profilo sanzionatorio, poi, tornerebbe applicabile la sanzione di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997 (rimborso chiesto in difformità dalla dichiarazione) peraltro riducibile a metà del minimo, come prevede l’art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 472/1997, dovendosi riconoscere nella specie la sussistenza di eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo cui la sanzione si riferisce e la sanzione stessa.
Esaminata la questione, si ritiene anzitutto di dover sottolineare che, secondo le più recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione (sent. 20 gennaio 1997, n. 544; id. 17 aprile 1998, n. 3916), non si verifica la perdita del credito d’imposta nel caso in cui il contribuente, che abbia regolarmente annotato tutte le fatture dalle quali scaturisca per lui il credito e operato la relativa detrazione nelle liquidazioni periodiche, non presenti poi la dichiarazione annuale. Ciò perché, ai sensi dell’art. 28, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 (testo in vigore negli anni cui si riferiscono le sentenze) il diritto alla detrazione si perde solo quando questa non venga computata sia nel mese di competenza che in sede di dichiarazione annuale.
Tale principio appare condivisibile anche alla luce dell’evoluzione normativa in materia (vedasi, in particolare, la possibilità di presentazione del modello VR e la reintroduzione dell’obbligo di presentazione delle dichiarazioni infrannuali dell’IVA).
Assodato, dunque, che l’omissione della dichiarazione annuale non comporta – da sola – la perdita del credito, nel caso prospettato da codesta Direzione Regionale, non si ravvisa l’opportunità di procedere al recupero della somma a titolo di imposta già erogata dal concessionario, mettendo in moto il meccanismo previsto dal citato art. 1 del D.P.R. n. 443/1997.
Tale ultima norma, infatti, presuppone che, a seguito dell’esame della richiesta di rimborso, venga accertata la non spettanza dello stesso per difetto dei presupposti stabiliti dall’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972.
Verificandosi ciò l’ufficio notifica un provvedimento di diniego (e quindi il rimborso non viene eseguito) e il contribuente, a sua volta, in luogo del rimborso computa il credito stesso in detrazione nelle successive liquidazioni.
Nel caso in esame, invece, il rimborso è stato effettuato e ciò sta a significare che l’ufficio prima e il concessionario poi hanno desunto, dall’esame del modello VR, l’esistenza di almeno uno dei presupposti previsti dal citato art. 30 del D.P.R. n. 633/1972.
Non si ritiene, pertanto, che l’ufficio, adducendo solo motivi di carattere formale, possa pretendere la restituzione della somma rimborsata.
Per quanto concerne, poi, l’aspetto sanzionatorio si esprime l’avviso che, nella specie, non possa trovare applicazione la penalità prevista dall’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997, riservata ai soli casi di rimborso non spettante sotto il profilo sostanziale. La sanzione irrogabile è quindi quella fissa stabilita dal comma 3 dello stesso art. 5, ferma restando ovviamente la possibilità di accertamento induttivo ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. n. 633/1972.

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