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Risoluzione Agenzia Entrate n.59 del 12.05.2017

Consulenza giuridica Detrazione di cui all’articolo 15, comma 1, lett. i), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.)


Consulenza giuridica Detrazione di cui all’articolo 15, comma 1, lett. i), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.)

Con la consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l’interpretazione dell’articolo 15, comma 1, lett. i), del D.P.R. n. 917 del 1986

(T.U.I.R.), è stato esposto il seguente

QUESITO

L’associazione X (di seguito l’associazione o l’istante) è un’associazione senza fini di lucro legalmente riconosciuta e, in base al proprio atto costitutivo, “opera per conseguire e promuovere la realizzazione delle finalità delle associazioni musicali operanti nei teatri … Per il raggiungimento dei suoi fini programma attività ed eventi culturali di vario tipo e si adopera per la raccolta di risorse finanziarie, beni e servizi“.

L’associazione raccoglie fondi per mezzo di erogazioni liberali da parte di persone fisiche, persone giuridiche ed enti. Tali fondi vengono utilizzati in minima parte per remunerare i musicisti che esercitano lo spettacolo musicale organizzato dalla medesima associazione e per la parte restante, più consistente, sono erogati ad altro ente Y, che svolge attività musicale per mezzo di un’orchestra e che utilizza dette somme secondo le indicazioni vincolanti dell’istante. In ogni caso le somme erogate sono utilizzate esclusivamente per l’attività di cui alla lettera i), comma 1, dell’articolo 15 del D.P.R. n. 917 del 1986, legata al settore dello spettacolo (eventi musicali).

Quanto sopra premesso, l’istante chiede se le erogazioni liberali a favore dell’associazione stessa (e in esse non si comprende la quota associativa, che come tale non è detraibile) danno diritto alla detrazione di cui dell’articolo 15, comma 1, lett. i), del D.P.R. n. 917 del 1986.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L’associazione ritiene che, considerato il tenore letterale dell’articolo 15, comma 1, lett. i), del D.P.R. n. 917 del 1986, la disposizione in esame intende favorire il settore dello spettacolo, senza escludere alcuna modalità attraverso la quale le erogazioni possono ad esso pervenire.

In altri termini, a parere dell’istante non osterebbe, ai fini della fruizione del beneficio in questione, il fatto che l’elargizione avvenga per la diretta produzione di spettacoli o per la produzione degli stessi per il tramite di altro ente, quale Y, esclusivamente deputato a tale scopo.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’articolo 15, comma 1, lett. i), del D.P.R. n. 917 del 1986, prevede una detrazione pari al 19 per cento delle “erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo“.

L’associazione istante dichiara di operare:

– nell’organizzazione di giornate di incontro in cui è prevista l’esecuzione di concerti e la dissertazione su temi musicali affidati ad esperti musicologi;

nella programmazione e nel supporto amministrativo di concerti e di tournée di Y;

nel supporto economico, per mezzo di erogazioni ad Y, al fine di perseguire gli scopi propri dell’associazione e, quindi, di estendere l’attività concertistica di Y al di fuori dei confini cittadini, in modo da raggiungere ambiti diversi anche a livello internazionale“.

Da quanto riferito, l’associazione svolge l’attività nel settore dello spettacolo musicale sia in modo diretto che indiretto.

L’attività organizzata direttamente dall’associazione prevede eventi musicali, in cui i musicisti esercenti lo spettacolo vengono direttamente retribuiti dallo stesso ente organizzatore, che così utilizza parte delle erogazioni liberali ricevute.

L’attività indiretta si svolge tramite l’erogazione di parte dei fondi derivanti dalla raccolta all’ente Y, che opera e persegue l’esercizio esclusivo dell’attività musicale per mezzo di un’orchestra e che utilizza tali somme in modo vincolato dalle indicazioni dell’associazione e, comunque, esclusivamente per attività nel settore dello spettacolo, di cui alla citata lett. i), comma 1, dell’articolo 15 del D.P.R. n. 917 del 1986.

Ciò posto, si ritiene che non osti alla fruizione del beneficio la circostanza che la produzione nei vari settori dello spettacolo – cui sono finalizzate le erogazioni liberali – sia attuata anche tramite Y, fermo restando che, ai sensi del medesimo articolo 15 lett. i), “le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all’entrata dello Stato“, e, di conseguenza, sarà onere dell’associazione istante verificare l’effettivo utilizzo, da parte di Y, delle erogazioni ricevute per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

Inoltre, considerando che la platea dei potenziali sostenitori dell’associazione istante può comprendere anche soggetti IRES, per questi ultimi troverà applicazione la disposizione di cui all’articolo 100, comma 2, lett. g), del D.P.R. n. 917 del 1986, che prevede la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo, con le medesime limitazioni sopra evidenziate.

Resta inteso che l’associazione istante, con riferimento alle erogazioni trasferite ad Y, non potrà a sua volta usufruire né dell’art-bonus di cui all’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, né della detrazione di cui al citato articolo 15 del T.U.I.R., non essendo consentito il fenomeno delle erogazioni a catena attraverso molteplici passaggi di denaro tra enti diversi.

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