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Risoluzione Agenzia Entrate n. 58/E del 29.09.2021

Articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Esonero versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive – Chiarimenti



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RISOLUZIONE N. 58/E

Divisione Contribuenti

______________________

Direzione Centrale Piccole e medie imprese

ROMA, 29 SETTEMBRE 2021

OGGETTO: Articolo 24 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Esonero versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive – Chiarimenti

Sono state avanzate richieste di chiarimento in merito all’applicazione della disposizione di cui all’articolo 24 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. In particolare, è stato chiesto se il saldo IRAP 2019, che poteva fruire dell’esonero dal versamento disposto dal citato articolo, dovesse essere indicato nel prospetto relativo agli aiuti di Stato (sezione XVIII del quadro IS del modello IRAP) della dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta 2019, oppure in quello relativo alla dichiarazione annuale del periodo d’imposta 2020. Laddove fosse corretta la prima opzione, è stato chiesto di chiarire gli effetti dell’omissione e come regolarizzare l’errore.

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 24, comma 1, del
decreto-legge n. 34 dispone che «Non è dovuto il versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresÏ dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall’articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall’articolo 58 del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,


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convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; l’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta».

Il successivo comma 3 prevede, inoltre, che «Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19”, e successive modifiche».

Con specifico riferimento all’indicazione delle somme non versate nel prospetto relativo agli aiuti di Stato della dichiarazione IRAP, con circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, è stato chiarito che «(…) i contribuenti che fruiscono dell’esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 (ai sensi dell’articolo 24), sono tenuti a compilare nel modello IRAP 2020 la sezione XVIII del quadro IS, avendo cura di indicare:

nella casella «Tipo aiuto», il codice 1;

nella colonna 1 «Codice aiuto», il codice 999; – nella colonna 3 «Quadro», il quadro IR;

nelle successive colonne 4 «Tipo norma», 5 «Anno», 6 «Numero» e 7 «Articolo», rispettivamente, «1», «2020», «34», «24»;

nella colonna 26 «Tipologia costi», il codice 20; – nella colonna 29 «Importo aiuto spettante», l’importo del saldo IRAP relativo all’anno 2019 non

versato per effetto dell’applicazione dell’art. 24 del DL Rilancio.

Le altre colonne del rigo IS201 vanno compilate secondo le indicazioni fornite nelle istruzioni contenute nel modello IRAP 2020» (cfr. risposta 1.1.4.).

Come precisato nelle istruzioni al modello, infatti, l’esposizione in dichiarazione dei dati relativi agli aiuti di Stato e/o agli aiuti de minimis, fruibili ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di cui al d.m. 31 maggio 2017, n. 115, sono necessari «ai fini della registrazione degli stessi da parte dell’Agenzia delle entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, previsto dall’art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. ».


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La mancata compilazione del quadro IS nella dichiarazione IRAP relativa al periodo d’imposta 2019 può, tuttavia, essere regolarizzata mediante presentazione di una dichiarazione integrativa, versando per l’errore commesso la sanzione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, definibile mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

***

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

LA DIRETTRICE CENTRALE

DANILA D’ERAMO

(firmato digitalmente)

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