QUESTO ARTICOLO HA PIÙ DI 1 ANNO

Risoluzione Agenzia Entrate n. 57/E del 26.10.2023

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dell’imposta sulle transazioni finanziarie di cui all’articolo 1, commi 491, 492 e 495 della legge 24 dicembre 2012, n. 228


RISOLUZIONE N. 57/E

Roma, 26 ottobre 2023

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite
modello F24, dell’imposta sulle transazioni finanziarie di cui all’articolo 1,
commi 491, 492 e 495 della legge 24 dicembre 2012, n. 228

L’articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai commi 491, 492 e 495, ha

introdotto un’imposta sulle transazioni finanziarie e con risoluzione n. 62/E del 4 ottobre

2013 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta

in argomento.

L’articolo 28, comma 3-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con

modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha introdotto all’articolo 17, comma 2, del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la lettera d-bis), includendo in tal modo,

nell’elenco ivi presente, l’imposta in parola.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione dell’eventuale credito

risultante dalla dichiarazione dell’Imposta sulle Transazioni Finanziarie (Financial

Transaction Tax) tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi

telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice

tributo:

? “4067” denominato “Credito relativo all’imposta sulle transazioni di azioni e di

altri strumenti partecipativi, sulle transazioni relative a derivati su equity e sulle

negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – art.

1, commi 491, 492 e 495, l. n. 228/2012”.

Divisione Servizi
______________

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione

2

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in

compensazione del credito, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in

corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero,

nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento delle somme in argomento,

nella colonna “importi a debito versati”, con indicazione nel campo “anno di riferimento

dell’anno d’imposta cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente

ALTRI APPROFONDIMENTI

Riforma della Previdenza complementare 2026: le novità in vigore dal 1° luglio 2026

Redazione AteneoWeb
Dal capitale liquidabile alle nuove regole fiscali: il riassetto della previdenza integrativa tra flessibilità, incentivi e adesione automatica....

Riforma RUNTS 2026: le novità del DM 2/2026 per gli Enti del terzo settore

Redazione AteneoWeb
Nuove regole per il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il DM 2/2026 interviene sulla disciplina del RUNTS con misure di semplificazione e digitalizzazione che puntano a rendere più snelle...

Assetti organizzativi e strumenti di prevenzione: il test pratico come dispositivo di autodiagnosi e il regime semplificato

FOCUS TEMATICO
Redazione AteneoWeb
Il test pratico previsto dal Codice della crisi si conferma uno strumento centrale di autovalutazione degli assetti organizzativi. Tra funzione preventiva e regime semplificato per le imprese minori, il modello...

Quiz Cybersecurity e Modello 231

La tua azienda è davvero protetta?
Scoprilo in 2 minuti.

Resta sempre aggiornato su fisco, lavoro e normativa

Informazioni chiare e selezionate, pensate per i professionisti, direttamente nella tua e-mail.