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Risoluzione Agenzia Entrate n.56/E del 26.11.2024

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per gli investimenti nel Mezzogiorno effettuati dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell’acquacoltura – articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63


RISOLUZIONE N. 56/E


Roma, 26 novembre 2024

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il
modello F24, del credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per gli investimenti nel Mezzogiorno
effettuati dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e
dell’acquacoltura – articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024,
n. 63

L’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, ha previsto che, con

riferimento al credito di imposta di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28

dicembre 2015, n. 208, per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore agricolo e di

quello della pesca e dell’acquacoltura fino al 31 dicembre 2023, si provvede nel limite

massimo di 90 milioni di euro per l’anno 2024.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 ottobre 2024 è

stato approvato il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta in

argomento e sono state determinate le modalità per il rispetto del predetto limite di spesa.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di

cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici

messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:

“7036” denominato “Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno

effettuati nell’anno 2023 dalle imprese del settore agricolo e di quello della

pesca e dell’acquacoltura – Articolo 1, commi 98-108, legge 28 dicembre

2015, n. 208 e articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella

sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il

Divisione Servizi
______________

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione

2

contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a

debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del

credito, nel formato “AAAA”.

L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai

contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti

superiore all’ammontare massimo fruibile sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni

inviate all’Agenzia delle entrate secondo le modalità stabilite dal citato provvedimento del

Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 ottobre 2024, pena lo scarto del modello F24.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in

compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito

internet dell’Agenzia delle entrate.

IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente

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