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Risoluzione Agenzia Entrate n. 52 del 02.05.2011

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta previsto dall’articolo 11, comma 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252


Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta previsto dall’articolo 11, comma 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
Risoluzione Agenzia Entrate n. 52 del 02.05.2011

L’articolo 11, comma 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 – Disciplina delle forme pensionistiche complementari – ha previsto che “le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato”.
L’articolo 4.3 della Circolare n. 70 del 18 dicembre 2007 dell’Agenzia delle entrate, ha stabilito che il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e, a tal fine, nella dichiarazione dei redditi dovranno essere indicati i dati necessari per evidenziare il diritto al credito e la sua misura.
Tutto ciò premesso, si istituisce il seguente codice tributo da indicare nel modello F24:
– 6833 denominato “Credito d’imposta reintegro somme anticipate ai sensi dell’art. 11, c. 8, D.Lgs. 252/2005”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “Importi a debito versati”.
Nel campo “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno in cui è effettuato il reintegro delle anticipazioni, valorizzato nel formato “AAAA”.

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