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Risoluzione Agenzia Entrate n. 51 del 18.04.2001

Trattamento tributario relativo all’indennità giornaliera di funzione spettante ai Giudici onorari di Tribunale (già Vice Pretori onorari) ed ai Vice Procuratori onorari


Trattamento tributario relativo all’indennità giornaliera di funzione spettante ai Giudici onorari di Tribunale (già Vice Pretori onorari) ed ai Vice Procuratori onorari
Risoluzione Agenzia Entrate n. 51 del 18.04.2001

Codesta Direzione Regionale, su istanza della ex Pretura Circondariale di ….., ha chiesto chiarimenti in ordine al trattamento tributario da applicare alle indennità corrisposte ai Giudici onorari di Tribunale (già Vice Pretori onorari) ed ai Vice Procuratori onorari.
Al riguardo, si precisa quanto segue.
Il comma 1, lettera f), dell’art. 47 del TUIR prevede che sono assimilati al reddito di lavoro dipendente “le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli agenti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che, per legge, debbono essere riservati allo Stato”.
Si tratta di quei compensi e indennità più comunemente denominati “gettoni di presenza”, a chiunque corrisposti dalle amministrazioni statali e dagli enti territoriali sopra menzionati per l’esercizio di pubbliche funzioni, come quelli di componenti di seggi elettorali, di giudici popolari, giudici conciliatori, testimoni, richiamati alle armi, etc.
Ai sensi dell’art. 4 del R.D. 30 gennaio 1941 (Ordinamento Giudiziario), come modificato dall’art. 4 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, i Giudici onorari di Tribunale ed i Vice Procuratori onorari appartengono all’Ordinamento Giudiziario come magistrati onorari.
L’art. 106 della Costituzione stabilisce che i magistrati onorari svolgono le funzioni attribuite ai giudici singoli.
Pertanto, i magistrati onorari svolgono una pubblica funzione e, di conseguenza, l’indennità percepita in relazione all’attività svolta va inquadrata tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente previsti dall’art. 47, comma 1, lett. f) del TUIR.
Relativamente alla determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente l’art. 48-bis, comma 1, del TUIR, prevede che salve le specifiche deroghe contenute nelle lettere a), b), c) e d) dello stesso comma 1, si applica tutta la disciplina concernente la determinazione dei redditi di lavoro dipendente.
Ne consegue che ai fini della determinazione dei redditi assimilati si dovranno applicare, se compatibili, tutte le previsioni contenute nella nuova formulazione dell’art. 48 del TUIR, ivi comprese, in particolare, quelle relative alle somme e ai valori che non concorrono, in tutto o in parte, alla formazione del reddito, ai criteri di valutazione dei compensi in natura, alla imputazione al periodo di imposta cui si riferiscono le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo di imposta successivo a quello cui si riferiscono.
Conseguentemente, all’atto del pagamento dell’indennità giornaliera di funzione, deve essere operata la ritenuta a titolo di acconto dell’IRPEF, che ai sensi dell’art. 24, comma 1, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, si applica con le stesse modalità, in quanto compatibili, previste per i redditi di lavoro dipendente nell’art. 23 del citato DPR n. 600 del 1973.
Con riferimento ai compensi di che trattasi, la configurazione del reddito in esame come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente rende inapplicabile, nei confronti dei professionisti nominati alle cariche onorarie, le disposizioni dell’art. 5 del DPR n. 633 del 1972 e successive modificazioni.

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