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Risoluzione Agenzia Entrate n. 50/E del 23.09.2022

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione, ai sensi dell’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130


RISOLUZIONE N. 50/E

Roma, 23 settembre 2022

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle

somme dovute a seguito della definizione agevolata dei giudizi tributari

pendenti innanzi alla Corte di cassazione, ai sensi dell’articolo 5 della legge

31 agosto 2022, n. 130

L’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130 disciplina la definizione agevolata dei

giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione.

In particolare, il citato articolo 5 consente ai contribuenti che non siano stati

integralmente soccombenti nei gradi di merito di definire in via agevolata le liti fiscali

pendenti innanzi alla Corte di cassazione attraverso il pagamento di determinati importi,

correlati al valore della controversia, alle condizioni ivi indicate.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 settembre 2022,

emanato ai sensi dell’articolo 5, comma 14, della citata legge n. 130 del 2022, è stato

approvato il modello di domanda per la definizione agevolata dei giudizi tributari in

argomento e sono stati definiti modalità e termini per il versamento delle somme dovute.

Il punto 5 del citato provvedimento prevede, tra l’altro, che:

? il pagamento dell’importo da versare per la definizione deve avvenire in

un’unica soluzione;

? non è ammesso il pagamento rateale;

? per ciascuna controversia autonoma è effettuato un distinto versamento;

? è esclusa la compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241.

Ciò premesso, per consentire il versamento tramite il modello “F24” delle suddette

somme, si istituiscono i seguenti codici tributo, da esporre nella sezione “ERARIO

Divisione Servizi

______________

Direzione Centrale Servizi

Istituzionali e di Riscossione

2

esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito

versati”, per i quali si riportano le modalità di compilazione degli altri campi del modello di

pagamento:

Codice

ufficio

Codice

atto

Codice

tributo

Denominazione

codice tributo

Rateazione/Regione/

Prov./mese rif.

Anno di

riferimento

COMPILARE

NON

COMPILARE

LP30

IVA e relativi interessi

– Definizione

controversie tributarie

– art. 5 L n. 130/2022

NON COMPILARE AAAA

COMPILARE

NON

COMPILARE

LP31

Altri tributi erariali e

relativi interessi –-

Definizione

controversie tributarie

– art. 5 L n. 130/2022

NON COMPILARE AAAA

COMPILARE

NON

COMPILARE

LP32

Sanzioni relative ai

tributi erariali –

Definizione

controversie tributarie

– art. 5 L n. 130/2022

NON COMPILARE AAAA

COMPILARE

NON

COMPILARE

LP33

IRAP e addizionale

regionale all’ IRPEF e

relativi interessi –

Definizione

controversie tributarie

– art. 5 L n. 130/2022

CODICE REGIONE

(tabella T0 – codici

delle Regioni e delle

Province autonome)

AAAA

COMPILARE

NON

COMPILARE

LP34

Sanzioni relative

all’IRAP e

all’addizionale

regionale all’IRPEF –

Definizione

controversie tributarie

– art. 5 L n. 130/2022

CODICE REGIONE

(tabella T0 – codici

delle Regioni e delle

Province autonome)

AAAA

COMPILARE

NON

COMPILARE

LP35

Addizionale comunale

all’IRPEF e relativi

interessi – Definizione

controversie tributarie

– art. 5 L n. 130/2022

CODICE

CATASTALE DEL

COMUNE

(tabella T4 – codici

catastali dei Comuni)

AAAA

COMPILARE

NON

COMPILARE

LP36

Sanzioni relative

all’addizionale

comunale all’IRPEF –

Definizione

controversie tributarie

– art. 5 L n. 130/2022

CODICE

CATASTALE DEL

COMUNE

(tabella T4 – codici

catastali dei Comuni)

AAAA

3

Si precisa che il campo “codice ufficio” è valorizzato con il codice della Direzione

regionale o provinciale dell’Agenzia delle entrate (ufficio legale), del Centro operativo di

Pescara, ovvero dell’Ufficio provinciale – Territorio di Milano, Napoli, Roma o Torino,

parte in giudizio. Tali codici sono reperibili nelle “Tabelle dei codici e denominazioni delle

direzioni centrali, regionali e provinciali delle entrate”, e nella “Tabella dei codici degli

Uffici Provinciali – Territorio (U.P.T.) da utilizzare nel modello F24”, pubblicate sul sito

internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Inoltre, il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”, ove previsto, è valorizzato con

il codice della Regione o con il codice catastale del Comune destinatario. Tali codici sono

reperibili nella “Tabella T0 – codici delle Regioni e delle Province autonome” e nella

Tabella T4 – Codici Catastali dei Comuni”, pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle

entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato secondo le istruzioni riportate nel

modello di domanda (periodo d’imposta o anno di registrazione indicato sull’atto oggetto

della controversia).

Qualora il versamento venga eseguito da un soggetto diverso da colui che ha

proposto l’atto introduttivo del giudizio, nel campo “codice fiscale” della sezione

CONTRIBUENTE” del modello F24 è indicato il codice fiscale del soggetto che effettua il

versamento. In tal caso, nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o

curatore fallimentare” è riportato il codice fiscale del soggetto che ha proposto l’atto

introduttivo del giudizio, unitamente all’indicazione, nel campo “codice identificativo”, del

codice “71” (soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio).

IL CAPO DIVISIONE

Firmato digitalmente

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