Restituzione dell’IVA non dovuta (articolo 30-ter del d.P.R. n. 633 del 1972)
Divisione Contribuenti
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Settore Coordinamento e Programmazione
Ufficio Adempimenti e sanzioni
Risoluzione n. 50
OGGETTO: Restituzione dell’IVA non dovuta (articolo 30-ter del d.P.R. n. 633
del 1972)
Sono pervenute richieste di chiarimenti in merito all’articolo 30-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito
“decreto IVA”). Ciò con particolare riferimento al caso di applicazione di un’IVA
non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi accertata in via
definitiva dagli uffici dell’Agenzia delle entrate. Si pensi, ad esempio, all’ipotesi
in cui il rapporto contrattuale instaurato tra le parti venga riqualificato da contratto
d’appalto di servizi a contratto di somministrazione di lavoro e, di conseguenza,
recuperata l’IVA inizialmente esposta in fattura.
In merito, giova ricordare che l’articolo 30-ter del decreto IVA – introdotto
dall’articolo 8 della legge 20 novembre 2017, n. 167 “Legge Europea 2017” –
definisce attualmente il sistema di recupero dell’IVA indebitamente versata.
In particolare, il comma 1 consente al soggetto passivo di presentare
«domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il
termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se
successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione».
Il successivo comma 2 contempla, invece, il «caso di applicazione di
un’imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi,
accertata in via definitiva dall’Amministrazione finanziaria», prevedendo che, in
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tale ipotesi, «la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o
prestatore entro il termine di due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o
committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa».
In altri termini, come già più volte chiarito dalla prassi (cfr. per tutte, la
risposta ad interpello n. 66, pubblicata l’11 marzo 2024 nell’apposita sezione del
sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate), la citata disciplina del rimborso
dell’IVA, nel rispetto della neutralità dell’imposta, garantisce al cedente/prestatore
la possibilità di ottenere il rimborso dell’imposta inizialmente versata all’Erario.
Tale possibilità è espressamente subordinata all’avvenuta restituzione al
cessionario/committente dell’imposta indebitamente addebitata in fattura, imposta
che lo stesso cessionario/committente deve aver restituito all’Erario a seguito di un
accertamento definitivo.
Va comunque sottolineato che le norme richiamate sono da leggersi in
combinato disposto con il successivo comma 3 del medesimo articolo 30-ter, a
mente del quale «[l]a restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia
avvenuto in un contesto di frode fiscale».
Così, per riprendere l’esempio sopra formulato, se, in un contesto di frode,
a seguito dell’attività di controllo da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate il
rapporto contrattuale tra le parti venga riqualificato e conseguentemente escluso il
diritto alla detrazione dell’IVA collegata alle prestazioni afferenti al contratto
asseritamente ritenuto di appalto per invalidità del titolo giuridico dal quale
scaturiscono, non essendo configurabile una prestazione dell’appaltatore
imponibile ai fini IVA, non potrà darsi luogo ad alcuna restituzione dell’imposta.
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le
istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle
Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL VICE DIRETTORE
CAPO DIVISIONE CONTRIBUENTI
Fabio Ignaccolo
(firmato digitalmente)