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Risoluzione Agenzia Entrate n.50 del 24.06.2016

Istituzione del codice tributo per il riversamento, tramite modello F24, delle somme riscosse dalle imprese elettriche a titolo di canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui al regio decretolegge 21 febbraio 1938, n. 246, e successive modificazioni. Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, delle somme rimborsate ai clienti da parte delle imprese elettriche ai sensi dell’articolo 6 del decreto 13 maggio 2016, n. 94


 

Istituzione del codice tributo per il riversamento, tramite modello F24, delle somme riscosse dalle imprese elettriche a titolo di canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui al regio decretolegge 21 febbraio 1938, n. 246, e successive modificazioni. Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, delle somme rimborsate ai clienti da parte delle imprese elettriche ai sensi dell’articolo 6 del decreto 13 maggio 2016, n. 94

L’articolo 1, commi da 152 a 161, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha introdotto, tra l’altro, una nuova modalità di pagamento del canone di abbonamento alla televisione ad uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche nei confronti dei titolari di utenza di fornitura di energia elettrica ad uso domestico residenziale.
Le somme riscosse sono riversate direttamente all’Erario mediante versamento unitario, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso.
L’articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 13 maggio 2016, n. 94, ha definito le modalità di riversamento da parte delle imprese elettriche del canone riscosso.
Ciò premesso, per consentire alle imprese elettriche il riversamento, tramite modello F24, delle somme riscosse a titolo di canone di abbonamento alla televisione ad uso privato, si istituisce il seguente codice tributo:
  • “3409” denominato “Riversamento da parte delle imprese elettriche delle somme riscosse a titolo di canone di abbonamento alla televisione – articolo 3, R.D.L. n. 246 del 1938”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “rateazione/regione/provincia/mese di rif.” e nel campo “anno di riferimento” del mese e dell’anno cui si riferisce l’incasso del canone, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 4, del citato decreto n. 94 del 2016, per consentire alle imprese elettriche di recuperare eventuali somme riversate in eccesso rispetto al canone riscosso, in sede di compilazione del modello F24 il codice tributo “3409” è esposto nella sezione “Erario” nella colonna “importi a credito compensati”, con l’indicazione nel campo “rateazione/regione/provincia/mese di rif.” e nel campo “anno di riferimento” del mese e dell’anno cui si riferisce il riversamento eccedente, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”.
Infine, per consentire alle imprese elettriche di recuperare in compensazione, mediante il modello F24, le somme rimborsate ai clienti a titolo di canone di abbonamento alla televisione, come previsto dall’articolo 6, comma 7, del citato decreto n. 94 del 2016, si istituisce il seguente codice tributo:
  • “3410” denominato “Recupero da parte delle imprese elettriche delle somme rimborsate ai clienti a titolo di canone di abbonamento alla televisione – art. 6 del decreto 13 maggio 2016, n. 94” .
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” nella colonna “importi a credito compensati”, con l’indicazione nel campo “rateazione/regione/provincia/mese di rif.” e nel campo “anno di riferimento” del mese e dell’anno in cui è stato effettuato il rimborso del canone, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”.
Si precisa che alle somme recuperate in compensazione tramite i suddetti codici tributo non si applicano i limiti previsti dall’articolo 34 della legge n. 388 del 2000. I suddetti codici tributo saranno operativi a decorrere dal 1° agosto 2016.
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