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Risoluzione Agenzia Entrate n. 49/E del 31.07.2023

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto del componente AdBlue necessario per la trazione dei mezzi di trasporto di ultima generazione di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34


RISOLUZIONE N. 49 /E

Roma, 31 luglio 2023

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito
d’imposta per l’acquisto del componente AdBlue necessario per la trazione
dei mezzi di trasporto di ultima generazione di cui all’articolo 6, comma 3,
del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 aprile 2022, n. 34

L’articolo 6, comma 3, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 prevede a favore delle imprese esercenti

attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima

generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti nonché Euro VI/C, Euro VI/B,

Euro VI/A ed Euro V, il riconoscimento, per l’anno 2022, alle condizioni ivi indicate, di un

contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 15 per cento del costo di

acquisto, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, del componente AdBlue necessario per la

trazione dei predetti mezzi.

Lo stesso comma 3 del citato articolo 6 dispone, tra l’altro, che il credito d’imposta è

utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Con il decreto del 30 settembre 2022 dell’allora Ministro delle infrastrutture e della

mobilità sostenibili di concerto con l’allora Ministro della transizione ecologica e con il

Ministro dell’economia e delle finanze, sono state stabilite le disposizioni attuative del

predetto credito d’imposta. In particolare, l’articolo 5, comma 1, del suddetto decreto

prevede che, ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 deve essere

presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia

delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Divisione Servizi
______________

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione

2

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette all’Agenzia delle entrate

l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso,

nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in

compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito

internet dell’Agenzia delle entrate.

Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta

agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi

telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di

versamento, è istituito il seguente codice tributo:

? “7051” – denominato “credito d’imposta per l’acquisto del componente AdBlue

necessario per la trazione dei mezzi di trasporto di ultima generazione – Articolo

6, comma 3, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è

esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna

importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al

riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di

riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

Si precisa che, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto dell’allora Ministro delle

infrastrutture e della mobilità sostenibili, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei

modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti

nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero, e che l’ammontare del credito d’imposta

utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del

modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche, anche parziali,

successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.

IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente

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