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Risoluzione Agenzia Entrate n.49 del 20.04.2017

Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti e relativi interessi e sanzioni, di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601


Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti e relativi interessi e sanzioni, di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601

L’articolo 7-quater, commi da 33 a 35, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha introdotto modifiche alla disciplina dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti, di cui agli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, le modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono state estese all’imposta sostitutiva sopra citata, nonché ai relativi interessi e sanzioni.

Ciò premesso, per consentire il versamento dell’imposta autoliquidata e dei relativi interessi e sanzioni da ravvedimento, si istituiscono i seguenti codici tributo, da utilizzare esclusivamente mediante il modello F24:

  • “1545” denominato “Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’articolo 17 del DPR n. 601/1973 – ACCONTO “;
  • “1546” denominato “Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’articolo 17 del DPR n. 601/1973 – SALDO”;
  • “1547” denominato “Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’articolo 17 del DPR n. 601/1973 – Sanzione da ravvedimento;
  • “1548” denominato “Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’articolo 17 del DPR n. 601/1973 – Interessi da ravvedimento”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario“, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno di erogazione dei finanziamenti, nel formato “AAAA”.

Esclusivamente per il codice “1545″, il campo “rateazione/regione/prov./mese di rif.to” è valorizzato con il numero della rata di acconto nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata di acconto in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate di acconto (ad esempio, “0102” nel caso di pagamento della prima di 2 rate di acconto).

Per consentire il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici, si istituiscono i seguenti codici tributo, da utilizzare esclusivamente mediante il modello F24:

  • “A193” denominato “Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’articolo 17 del DPR n. 601/1973 – Avviso di liquidazione dell’imposta – IMPOSTA”;
  • “A194” denominato “Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’articolo 17 del DPR n. 601/1973 – Avviso di liquidazione dell’imposta – SANZIONE”;
  • “A195” denominato “Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’articolo 17 del DPR n. 601/1973 – Avviso di liquidazione dell’imposta – INTERESSI”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati“, con l’indicazione nei campi “codice ufficio“, “codice atto” e “anno di riferimento“, nel formato “AAAA”, dei dati riportati nell’atto emesso dall’Ufficio.

Si precisa che, per il pagamento delle spese di notifica degli atti emessi dagli Uffici, si utilizza il vigente codice tributo “9400 – spese di notifica per atti impositivi“.

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