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Risoluzione Agenzia Entrate n.49 del 16.05.2019

Ridenominazione del codice tributo “2025” e istituzione di ulteriori codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’addizionale all’IRES per gli intermediari finanziari – articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni


Ridenominazione del codice tributo “2025” e istituzione di ulteriori codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’addizionale all’IRES per gli intermediari finanziari – articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni

L’articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo

modificato dall’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142, prevede che “Per gli intermediari finanziari, escluse le società di gestione dei fondi comuni d’investimento e le società di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e per la Banca d’Italia, l’aliquota di cui all’articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è applicata con una addizionale di 3,5 punti percentuali”.

In proposito, per distinguere i versamenti della suddetta addizionale all’IRES dai

versamenti dell’imposta corrisposta con l’aliquota ordinaria, si istituiscono i seguenti codici tributo del modello F24 per i pagamenti a titolo di acconto:

? “2041” denominato Addizionale IRES per gli intermediari finanziari – Acconto prima rata – art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 2015, n. 208″;

? “2042” denominato Addizionale IRES per gli intermediari finanziari – Acconto seconda rata o in unica soluzione – art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 2015, n. 208″.

Per i pagamenti a titolo di saldo, è utilizzato il codice tributo esistente “2025”, istituito con la risoluzione n. 42/E del 23 aprile 2014 per il versamento dell’addizionale IRES di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 (applicata solo per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013), come di seguito ridenominato:

? “2025” denominato Addizionale IRES per gli intermediari finanziari – Saldo – art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 2015, n. 208″.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario“, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati“, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”. Il codice tributo “2025” è utilizzabile anche in corrispondenza degli “importi a credito compensati“.

Per i codici tributo “2025” e “2041“, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” sono indicate le informazioni relative all’eventuale rateazione del pagamento, nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate; in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”.

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