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Risoluzione Agenzia Entrate n. 476 del 09.12.2008

Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, e inibizione dell’utilizzo a credito dei codici tributo 2001, 2002, 2112, 2113, 2115, 2116, 3812, 3813, 4033, 4034, 4723, 4724


Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, e inibizione dell’utilizzo a credito dei codici tributo 2001, 2002, 2112, 2113, 2115, 2116, 3812, 3813, 4033, 4034, 4723, 4724
Risoluzione Agenzia Entrate n. 476 del 09.12.2008

L’articolo 10, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, prevede la riduzione di tre punti percentuali dell’acconto Ires ed Irap, dovuto, per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto, dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Al comma 2, è previsto poi, che ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del suddetto decreto hanno già provveduto per intero al pagamento dell’acconto compete un credito di imposta in misura corrispondente alla riduzione prevista al comma 1, da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Al fine di consentire la fruizione del suddetto credito d’imposta, si istituiscono i seguenti codici tributo:
– “2120” denominato “IRES – utilizzo in compensazione del credito d’imposta – articolo 10, comma 2, d.l.185/2008”;
– “3859” denominato “IRAP – utilizzo in compensazione del credito d’imposta – articolo 10, comma 2, d.l.185/2008”;
In sede di compilazione del modello F24, i codici sono esposti rispettivamente nella sezione “Erario” e nella sezione “Regioni”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a credito compensati”, con l’evidenza, quale “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il credito, espresso nella forma AAAA.
Per il codice 3859 è indicato il codice regione, reperibile nella tabella “T0 codici delle regioni e province autonome” pubblicata nella sezione “Codici attività e tributo” del sito www.agenziaentrate.gov.it.
Inoltre, al fine di evitare possibili errori da parte dei contribuenti nell’utilizzo dei codici tributo e di ottimizzare le attività di controllo sui versamenti, con la presente risoluzione si inibisce la possibilità di esporre somme nella colonna “Importi a credito compensati” dei modelli F24, per i codici tributo di seguito elencati:
– “2001” denominato “IRES – acconto prima rata”;
– “2002” denominato “IRES – acconto seconda rata o in unica soluzione”;
– “2112” denominato “IRPEG acconto prima rata”;
– “2113” denominato “IRPEG acconto seconda rata o acconto in unica soluzione”;
– “3812” denominato “IRAP acconto prima rata”;- “3813” denominato “IRAP acconto seconda rata o acconto in unica soluzione”;
– “4033” denominato “IRPEF acconto prima rata”;
– “4034” denominato “IRPEF acconto seconda rata o acconto in unica soluzione”;
– “4723” denominato “Imposta sul reddito prodotto da imprese estere controllate – articolo 127 IRPEF I acconto”;
– “4724” denominato “Imposta sul reddito prodotto da imprese estere controllate – articolo 127 IRPEF II acconto”;
– “2115” denominato “Imposta sul reddito prodotto da imprese estere controllate – articolo 127 IRPEG I acconto”;
– “2116” denominato “Imposta sul reddito prodotto da imprese estere controllate – articolo 127 IRPEG II acconto”.
Quanto sopra considerato che il diritto alla compensazione di eventuali crediti derivanti da versamenti eccedenti il dovuto sorge dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d’imposta cui i crediti si riferiscono e che pertanto gli stessi sono fruibili utilizzando i codici tributo relativi al saldo delle imposte.
I codici istituiti e le modifiche effettuate sono operativamente efficaci a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.

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