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Risoluzione Agenzia Entrate n. 462 del 02.12.2008

Interpello ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 212 del 2000 – Rilascio del certificato di proprietà dei veicoli – Imposta di bollo


Interpello ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 212 del 2000 – Rilascio del certificato di proprietà dei veicoli – Imposta di bollo
Risoluzione Agenzia Entrate n. 462 del 02.12.2008

Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, è stato esposto il seguente:

Quesito
L’Automobile Club d’Italia, chiede se è possibile emettere in esenzione dall’imposta di bollo il certificato di proprietà del veicolo dal quale non risulti l’annotazione del fermo amministrativo iscritto nei confronti del venditore, precedente intestatario del veicolo e cancellato dal concessionario.

Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
L’interpellante ritiene che, contestualmente alla richiesta di trascrizione dell’atto di vendita (formalità che già sconta l’imposta di bollo) l’intestatario del veicolo può chiedere anche il rilascio di un nuovo certificato di proprietà che non riporti l’annotazione del fermo amministrativo.
Quest’ultimo certificato non sconterebbe l’imposta di bollo.

Parere della Direzione
La questione rappresentata dall’interpellante concerne l’assoggettabilità all’imposta di bollo del rilascio, ex novo, del certificato di proprietà dell’autoveicolo privo dell’annotazione del fermo amministrativo che lo stesso veicolo ha precedentemente subito.
Al riguardo si osserva che ai fini dell’imposta di bollo l’articolo 4 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo fin dall’origine, nella misura di euro 14,62 per ogni foglio, per gli “Atti e provvedimenti (…) degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta …”.
Atteso ciò si osserva che, ai sensi del richiamato articolo 4, il rilascio del certificato di proprietà senza l’annotazione del fermo amministrativo costituisce un documento rilasciato in “originale”, ed in quanto tale soggetto fin dall’origine all’imposta di bollo nella misura di euro 14,62 per ogni foglio.
Parimenti, ai sensi dell’articolo 3 della richiamata tariffa, è soggetta fin dall’origine all’imposta di bollo nella misura di euro 14,62 per ogni foglio anche la richiesta volta ad ottenere il rilascio del certificato di proprietà senza l’annotazione del fermo amministrativo.
Per completezza di trattazione si osserva che anche qualora il documento in esame fosse considerato un “duplicato” del precedente certificato di proprietà, troverebbe comunque applicazione la disposizione recata dal predetto articolo 4, posto che in base alla nota 2 in calce allo stesso articolo sono esenti dall’imposta di bollo unicamente “i duplicati di atti e documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione quando gli originali sono andati smarriti o l’intestatario ne ha perduto il possesso…”.
Pertanto, nel ribadire che la fattispecie rappresentata con l’interpello in esame non rientra nella casistica delineata dalla predetta disposizione esentativa, si conclude precisando che il certificato di proprietà rilasciato privo dell’annotazione del fermo amministrativo è soggetto all’imposta di bollo.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

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