QUESTO ARTICOLO HA PIÙ DI 1 ANNO

Risoluzione Agenzia Entrate n. 46/E del 02.08.2022

Deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP del maggior valore rivalutato/riallineato imputato alle attivita? immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell’articolo 103 del TUIR, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore – Definizione dell’ambito applicativo – Articolo 110, comma 8-ter, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.


Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale

RISOLUZIONE N. 46/E

Roma, 02/08/2022

OGGETTO: Deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP del maggior valore rivalutato/riallineato imputato alle attivita? immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell’articolo 103 del TUIR, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore – Definizione dell’ambito applicativo – Articolo 110, comma 8-ter, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

L’articolo 1, comma 622, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito ancheLegge di Bilancio 2022) ha inserito all’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (di seguito anche Decreto Agosto), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 il comma 8-ter in base al quale “La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attivita? produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis alle attivita? immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell’articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, e? effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a un cinquantesimo di detto importo (…)”.

La medesima Legge di Bilancio 2022 ha introdotto nel citato articolo 110 altresi? il successivo comma 8-quater il quale dispone che “In deroga alle disposizioni di cui al comma 8-ter, e? possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attivita? produttive e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall’articolo 176, comma 2-ter, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, al netto dell’imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4 del presente articolo (…)”.

La Circolare n. 6/E del 1° marzo 2022, emanata a commento della disciplina della rivalutazione e del riallineamento contenuta nel citato articolo 110 del Decreto Agosto, ha fornito le prime indicazioni in ordine alle novita? introdotte con le disposizioni da ultimo citate.

Con specifico riferimento alla definizione dell’ambito applicativo delle previsioni recate dai commi 8-ter e 8-quater, si ricorda che nella relazione illustrativa al disegno di legge relativo al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e al Bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, AS n. 2448, XVIII Legislatura (cfr., in particolare, pag. 236 dello stampato), e? stato chiarito che “il maggior valore attribuito, ai fini fiscali – in sede di rivalutazione e/o di riallineamento – alle attivita? immateriali (come, ad esempio, i marchi e l’avviamento), e? deducibile, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, in almeno 50 anni“.

Come si e? anticipato, il predetto comma 8-ter rinvia alle “attivita? immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell’articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore …”;tale previsione normativa va interpretata in base alle previsioni contenute nella relazione illustrativa che, come sopra riportato, fa riferimento a “marchi” ed “avviamento” solo in via esemplificativa.

Ne consegue che sono da considerarsi attratti nell’ambito applicativo della previsione in esame:

· i marchi e l’avviamento, indicati, come detto, espressamente dalla relazione illustrativa alla norma piu? volte sopra citata;

· le attivita? immateriali a vita utile indefinita di cui all’articolo 10 del D.M. 8 giugno 2011, la cui deduzione e? ammessa, a prescindere dall’imputazione al conto economico, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti per i marchi d’impresa e dell’avviamento, ai fini IRES, dall’articolo 103 del TUIR e, ai fini IRAP, dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto IRAP.

Non sono, invece, ricomprese nell’ambito applicativo del citato comma 8-ter le attivita? immateriali, diverse dalle precedenti, le cui quote di ammortamento, ai sensi dell’articolo 103, comma 1, prima parte, del TUIR, sono in linea generale deducibili in misura non superiore al 50 per cento.

Il puntuale rinvio letterale, da parte del comma 8-ter, all’articolo 103 del TUIR sottende la volonta? del legislatore di limitare l’ambito applicativo della specifica norma in discussione ai soli beni per i quali il limite alla deducibilita? delle quote di ammortamento in diciottesimi e? stato espressamente contemplato dalla norma fiscale, prescindendo, quindi, dalla durata del piano di ammortamento contabile e, in particolare, dal fatto che ordinariamente quest’ultimo condiziona (ai sensi del combinato disposto degli articoli 103, comma 1, e 109, comma 4, del TUIR) la concreta durata dell’ammortamento fiscale.

A conferma di questa ricostruzione basata sul tenore letterale della disposizione in commento, si evidenzia che il successivo comma 8-quater riconosce la facolta? del versamento di un’imposta sostitutiva addizionale e la conseguente possibilita? di proseguire nella “deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a un diciottesimo di detto importo”.

Alla luce di tali considerazioni deve, pertanto, ritenersi superata la posizione espressa sul punto nella risposta pubblica n. 108 del 2022.

Le Direzioni Regionali vigileranno affinche? le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

IL CAPO DIVISIONE AGGIUNTO e DIRETTORE CENTRALE ad interim

(firmato digitalmente)

ALTRI APPROFONDIMENTI

ESG e Collegio sindacale: SCIGR, assetto organizzativo, flussi informativi e rapporti con il revisore della sostenibilità

Redazione AteneoWeb
Proseguendo nell'analisi del documento del CNDCEC, emerge con chiarezza come il ruolo del collegio sindacale richieda un'immersione profonda nelle dinamiche operative della società, a partire dalla valutazione dell'adeguatezza del Sistema...

Riforma della Previdenza complementare 2026: le novità in vigore dal 1° luglio 2026

Redazione AteneoWeb
Dal capitale liquidabile alle nuove regole fiscali: il riassetto della previdenza integrativa tra flessibilità, incentivi e adesione automatica....

Riforma RUNTS 2026: le novità del DM 2/2026 per gli Enti del terzo settore

Redazione AteneoWeb
Nuove regole per il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il DM 2/2026 interviene sulla disciplina del RUNTS con misure di semplificazione e digitalizzazione che puntano a rendere più snelle...

Quiz Cybersecurity e Modello 231

La tua azienda è davvero protetta?
Scoprilo in 2 minuti.

Resta sempre aggiornato su fisco, lavoro e normativa

Informazioni chiare e selezionate, pensate per i professionisti, direttamente nella tua e-mail.