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Risoluzione Agenzia Entrate n.43 del 30.05.2016

Istituzione del codice tributo per effettuare il versamento all’entrata del bilancio dello Stato dell’importo pari al 20 per cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015 delle banche di credito cooperativo – articolo 2, comma 3-ter, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49


 

Istituzione del codice tributo per effettuare il versamento all’entrata del bilancio dello Stato dell’importo pari al 20 per cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015 delle banche di credito cooperativo – articolo 2, comma 3-ter, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49

Il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, disciplina, tra l’altro, la riforma delle banche di credito cooperativo.
In particolare, l’articolo 2, comma 3, del citato d.l. n. 18/2016, prevede che le banche di credito cooperativo, autorizzate alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell’articolo 37-bis, commi 7 e 7-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che non aderiscono a un gruppo bancario cooperativo, assumono le deliberazioni di trasformazione in società per azioni previste dall’articolo 36 del citato d.lgs. n. 385/93, oppure deliberano la liquidazione entro il termine indicato ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 2 del d.l. n. 18/2016, fermo restando quanto previsto dall’articolo 150- bis, comma 5, dello stesso d.lgs. n. 385/93, in tema di devoluzione del patrimonio della banca.
In proposito, il comma 3-bis dell’articolo 2 del citato d.l. n. 18/2016, prevede che, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 150-bis, comma 5, del d.lgs. n. 385/93, la devoluzione non si produce per le banche di credito cooperativo che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo d.l. n. 18/2016, “presentino alla Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1993, istanza, anche congiunta, di conferimento delle rispettive aziende bancarie ad una medesima società per azioni, anche di nuova costituzione, autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria, purché la banca istante o, in caso di istanza congiunta, almeno una delle banche istanti possieda, alla data del 31 dicembre 2015, un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi”.

Al riguardo, il successivo comma 3-ter del medesimo articolo 2 del d.l. n. 18/2016, prevede che “all’atto del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente versa al bilancio dello Stato un importo pari al 20 per cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi”.
Tanto premesso, per consentire di effettuare il versamento, tramite modello F24, dell’importo previsto dal citato comma 3-ter dell’articolo 2 del d.l. n. 18/2016, si istituisce il seguente codice tributo:
  • “1200” denominato “Quota del 20 per cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015 delle banche di credito cooperativo – art. 2, comma 3-ter, d.l. n. 18/2016”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”; il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è effettuato il conferimento, nel formato “AAAA”.
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