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Risoluzione Agenzia Entrate n. 41 del 26.04.2012

Termini di scadenza per la presentazione della dichiarazione integrativa di una società in liquidazione


Termini di scadenza per la presentazione della dichiarazione integrativa di una società in liquidazione
Risoluzione Agenzia Entrate n. 41 del 26.04.2012

Sono pervenute a questa Direzione richieste di chiarimenti in merito all’ambito applicativo del comma 8-bis dell’ articolo 2 del D.P.R. n. 322 del 1998 in presenza di operazioni di liquidazione societaria.
La norma in esame stabilisce che “Le dichiarazioni dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo”.
Tale previsione agevolativa, introdotta dall’art. 2 del regolamento di “semplificazione” degli adempimenti fiscali (DPR 7 dicembre 2001, n. 435) è diretta a consentire ai contribuenti di rettificare in proprio favore le dichiarazioni, purché l’integrazione avvenga non oltre il termine prescritto dalla norma.
Al riguardo, occorre chiarire che la disposizione in esame, nel prevedere che la rettifica possa essere effettuata “non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo” intende riferirsi agli ordinari termini di presentazione della dichiarazione.
Ciò vuol dire che, in caso di evento straordinario quale la liquidazione di una società, la circostanza che per l’anno in cui l’evento si verifica il contribuente sia tenuto a due distinti adempimenti dichiarativi, uno ante e uno post liquidazione, non ha impatto con la norma di favore in esame. Infatti, seppure si parli di “periodi di imposta” per identificare il lasso di tempo che si conclude con la messa in liquidazione, l’interpretazione letterale di tale locuzione porterebbe ad effetti non coerenti, in quanto il termine di presentazione della dichiarazione per tale periodo (sette mesi, ora nove mesi) potrebbe risultare coincidente con il termine di presentazione della dichiarazione per il periodo precedente, se non addirittura anticipato, impedendo di fatto al contribuente di poter rettificare la precedente dichiarazione.
Si ritiene, pertanto, che il termine prescritto dall’ articolo 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, per la rettifica da parte del contribuente di precedenti dichiarazioni, vada riferito al termine ordinario di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo unitariamente considerato, indipendentemente dal verificarsi di un evento straordinario quale la messa in liquidazione nel corso dell’anno.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

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