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Risoluzione Agenzia Entrate n. 396 del 30.12.2002

Istruzioni per il pagamento della sanzione amministrativa prevista per le violazioni alle disposizioni sul divieto di fumo, introdotte dalla legge 11 novembre 1975, n. 584


Istruzioni per il pagamento della sanzione amministrativa prevista per le violazioni alle disposizioni sul divieto di fumo, introdotte dalla legge 11 novembre 1975, n. 584
Risoluzione Agenzia Entrate n. 396 del 30.12.2002

La legge 11 novembre 1975, n. 584, ha introdotto per la prima volta il divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico.
La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995, oltre a fornire i criteri interpretativi della legge, ha dettato gli adempimenti che le amministrazioni pubbliche devono curare per la rilevazione e la contestazione delle violazioni alla normativa sul fumo; in particolare, ha individuato nel Prefetto l’organo competente al ricevimento dei rapporti sulle violazioni contestate.
Il Ministero della Sanità, con la circolare 28 marzo 2001, n. 4, ha fornito le prime istruzioni per il pagamento delle somme accertate a seguito della constatazione della violazione e i criteri per l’individuazione delle autorità competenti alla ricezione dei rapporti sulle predette violazioni.
Tutto ciò premesso, si forniscono di seguito le ulteriori istruzioni per consentire il pagamento della sanzione amministrativa accertata nell’ambito di competenza statale.
Il trasgressore effettua il pagamento tramite il modello F23; presso gli intermediari abilitati: concessionari del servizio nazionale della riscossione, banche e agenzie postali.
Nel modello “F 23”, devono essere indicati le generalità del contravventore (campo 4), l’ente o l’ufficio che ha constatato la violazione (campo 5), il codice dell’ente cui va riferito il versamento (campo 6), l’anno e il numero del verbale di constatazione e l’importo (campo 10).
Il codice tributo da indicare è il 131T, denominato “sanzioni amministrative diverse dall’IVA”; il codice dell’ente cui va riferito il
versamento (campo 6), è quello della prefettura territorialmente competente, già codificato con la lettera B seguita dalla sigla automobilistica della provincia.
Per le violazioni rilevate nell’ambito dei servizi di trasporto pubblico rientranti nella competenza statale, il codice ufficio da indicare è quello dell’ufficio provinciale della motorizzazione civile, espresso dalla lettera X, seguita dalla sigla automobilistica della provincia.
Nel caso in cui le violazioni siano rilevate in materie o ambiti di competenza regionale, come evidenziato nella citata circolare n. 4 del Ministero della Sanità, sarà cura delle Regioni:
– individuare le autorità cui spetta inviare i rapporti informativi;
– richiedere all’Agenzia delle Entrate la codifica degli enti cui riferire il versamento, se non già codificati.

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