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Risoluzione Agenzia Entrate n. 393 del 24.12.2002

Istanza di interpello – Art. 11, legge 27.07.2002, n. 212 – Art. 4, legge 18 ottobre 2001, n. 383 – Agevolazione cd. Tremonti bis


Istanza di interpello – Art. 11, legge 27.07.2002, n. 212 – Art. 4, legge 18 ottobre 2001, n. 383 – Agevolazione cd. Tremonti bis
Risoluzione Agenzia Entrate n. 393 del 24.12.2002

In sede di monitoraggio delle risposte rese ad istanze di interpello, si è constatato che codesta Direzione Regionale è recentemente intervenuta sui presupposti oggettivi per la fruizione dell’agevolazione cd. Tremonti-bis, di cui all’art 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
In una particolare fattispecie, l’istanza era incentrata sulla possibilità di riconoscere la suddetta agevolazione in relazione a determinate spese di ristrutturazione eseguite su un immobile di proprietà da parte di una società svolgente attività di locazione immobiliare.
Le spese predette, più precisamente, erano riferite sia al costo dei lavori affidati in appalto ad un’impresa di costruzione sia al costo per l’acquisto dei materiali di lavorazione sostenuto direttamente dalla società suddetta.
L’immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione (nella specie un capannone industriale) risultava iscritto tra le immobilizzazioni materiali della società istante che in passato l’aveva utilizzato nell’ambito della propria attività e, pertanto, parzialmente ammortizzato.
La società istante ha imputato i suddetti oneri di ristrutturazione ad incremento del costo storico del predetto immobile.
Ciò premesso, l’istante – in considerazione del fatto che il costo degli interventi di ristrutturazione eseguiti è risultato nel complesso superiore al costo storico dell’immobile – pone il quesito se possa usufruire dell’agevolazione cd. Tremonti-bis per la parte di lavori effettuati successivamente al 30 giugno 2001.
Al riguardo la Scrivente osserva che l’art. 4, comma 4, della citata legge n. 383 del 2001, relativamente alla nozione di investimento agevolabile, stabilisce espressamente che “l’investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura”.
Dal tenore letterale della disposizione emerge chiaramente – come, peraltro, già affermato nella circolare n. 90/E del 17.10.2001 (par. 3.3) – che l’investimento in beni immobili risulta agevolabile in presenza del requisito della strumentalità per natura, ovvero qualora abbia ad oggetto immobili che, a norma dell’articolo 40, comma 2, del TUIR, “(…) non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni(…)’, (…) anche se non utilizzati o dati in locazione o comodato”.
Il requisito della strumentalità per natura costituisce, conseguentemente, l’unica condizione espressamente posta dal legislatore al fine del riconoscimento della spettanza del menzionato beneficio a favore degli investimenti in beni immobili.
Deve, pertanto, ritenersi che rimanga escluso dal campo di applicazione dell’agevolazione qualsiasi investimento avente ad oggetto una categoria immobiliare che non presenti il carattere della strumentalità per natura, quale ad esempio quella rappresentata da immobili strumentali esclusivamente per destinazione.
Nel caso di specie è innegabile che il bene immobile oggetto dei ricordati lavori di ristrutturazione presenti il carattere di “bene strumentale per natura” ai sensi del ricordato articolo 40, in quanto bene (un capannone industriale) che per le proprie caratteristiche oggettive non può essere diversamente utilizzato a meno di radicali trasformazioni.
Alla luce di quanto sin qui affermato, la Scrivente esprime l’avviso che l’investimento effettuato dall’istante sia agevolabile ai fini della legge cd. Tremonti-bis, in quanto avente ad oggetto l’ammodernamento di un bene immobile strumentale per natura.
Ciò premesso, si invita codesta Direzione Regionale a rettificare o integrare, in senso conforme alle direttive impartite con la presente nota, le risposte rese in sede di trattazione degli interpelli concernenti l’agevolazione di cui all’oggetto.

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