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Risoluzione Agenzia Entrate n. 392 del 23.12.2002

I.V.A. – Aliquota applicabile alle cessioni di prodotti surgelati composti di ortaggi


I.V.A. – Aliquota applicabile alle cessioni di prodotti surgelati composti di ortaggi
Risoluzione Agenzia Entrate n. 392 del 23.12.2002

L’Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari ha chiesto di conoscere l’aliquota IVA applicabile alle cessioni di prodotti surgelati composti di un insieme d’ortaggi e/o legumi, anche in combinazione con cereali, questi ultimi in quantità inferiore a quella degli altri componenti.
Al riguardo si fa presente che sulla questione è stato chiesto il parere dell’Agenzia delle Dogane, la quale, con nota n. 11058 del 13 dicembre 2002, ha fatto presente quanto segue
“Tali prodotti, impiegati in cucina per la preparazione dei minestroni, hanno subito un trattamento di scottatura ad acqua o a vapore (cosiddetto “blanching”), per inattivare gli enzimi ed eliminare la carica microbica, e successivamente un trattamento di surgelazione, per garantirne la conservazione.
In base alle suddette caratteristiche, si ritiene che tali prodotti abbiano mantenuto inalterato il loro stato di prodotti naturali e, tenuto conto che la componente cerealicola è inferiore a quella degli altri vegetali, essi vanno classificati come “miscele di ortaggi o di legumi” della voce 0710 (corrispondente alla voce 0702 del precedente regime tariffario), in quanto i processi di cottura e di surgelazione rientrano tra i metodi previsti per i prodotti classificabili nel capitolo 7, ai sensi della nota legale 1 a) del capitolo 20.

In relazione a tutte le sopra enunciate argomentazioni, si ritiene che le miscele costituite da ortaggi e/o legumi precotti e surgelati, anche aggiunte di modeste quantità di cereali, siano da classificare alla voce 0710 90, in corrispondenza della quale, nella tariffa doganale d’uso è indicata l’aliquota IVA del 4%.”
Sulla base di quanto sopra esposto, e considerato che i processi di cottura e surgelazione utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione rientrano tra i metodi previsti per i prodotti classificabili nel capitolo 7 della tariffa doganale d’uso e sono atti a mantenere inalterato il loro stato di prodotti naturali, è da ritenersi che le relative cessioni sono da assoggettare ad IVA ad aliquota del 4 per cento ai sensi del punto n. 6) della Tabella A, parte I, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

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