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Risoluzione Agenzia Entrate n. 39 del 24.04.2012

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, della tassa annuale sulle unità da diporto, ai sensi dell’ articolo 16, commi da 2 a 10 e 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni


Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, della tassa annuale sulle unità da diporto, ai sensi dell’ articolo 16, commi da 2 a 10 e 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni
Risoluzione Agenzia Entrate n. 39 del 24.04.2012

L’articolo 16 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’articolo 60-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 reca “disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei”.
In particolare, l’articolo 16, comma 2, del decreto legge n. 201 del 2011, prevede che “Dal 1° maggio di ogni anno le unità da diporto sono soggette al pagamento di una tassa annuale” nelle misure ivi stabilite.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 aprile 2012, emanato ai sensi dell’ articolo 16, comma 7, del medesimo decreto legge, sono state stabilite le modalità e i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi delle unità da diporto e delle informazioni necessarie all’attività di controllo.
In particolare, nel citato provvedimento è previsto che “Per i contratti di cui al comma 7 dell’articolo 16 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i quali la tassa è dovuta per il periodo di durata del contratto, la stessa è determinata rapportando a giorni la misura indicata al comma 2 del citato articolo”.
Per consentire il versamento, mediante il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, della tassa in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:
– “3370” denominato “Tassa sulle unità da diporto – art. 16, comma 2, d.l. 201/2011” ;
– “8936” denominato “Tassa sulle unità da diporto – art. 16, comma 2, d.l. 201/2011 – Sanzione”;
-“1931” denominato “Tassa sulle unità da diporto – art. 16, comma 2, d.l. 201/2011 – Interessi”.
In sede di compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” sono indicati:
– nella sezione “CONTRIBUENTE” i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante;
– nella sezione “ERARIO ED ALTRO” in corrispondenza degli “importi a debito versati”:
– il campo “tipo” è valorizzato con la lettera “R”
– il campo “elementi identificativi” è valorizzato con il codice identificativo dell’unità da diporto (sigla di iscrizione);
– nel caso di contratti di cui all’articolo 16, comma 7, del decreto legge 201 del 2011 il campo “elementi identificativi” è valorizzato anche con l’indicazione nei primi 6 caratteri, del giorno di inizio del contratto, del giorno e del mese di fine periodo del contratto, nel formato “GGGGMM” e nei successivi spazi il codice identificativo dell’unità da diporto.
– il campo “codice” è valorizzato con il codice tributo;
– il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di decorrenza della tassa , nel formato AAAA (es:. 1 maggio 2012-30 aprile 2013, indicare anno 2012). Nel caso dei contratti di cui al citato articolo 16, comma 7, con durata a cavallo di due anni solari viene indicato l’anno di decorrenza indicato nel contratto.

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