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Risoluzione Agenzia Entrate n. 382 del 14.10.2008

Interpello – Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Applicabilità dell’esenzione dall’IVA ai corsi didattici sportivi effettuati da un’associazione o società sportiva dilettantistica affiliata ad un ente di promozione sportiva- Articolo 10, n. 20), del DPR n. 633 del 1972


Interpello – Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Applicabilità dell’esenzione dall’IVA ai corsi didattici sportivi effettuati da un’associazione o società sportiva dilettantistica affiliata ad un ente di promozione sportiva- Articolo 10, n. 20), del DPR n. 633 del 1972
Risoluzione Agenzia Entrate n. 382 del 14.10.2008

Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 10, primo comma, n. 20) del DPR n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente

QUESITO
Alfa, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) chiede di sapere se l’esenzione dall’IVA ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sia applicabile ai corsi didattici sportivi riconosciuti dall’anzidetto ente di promozione sportiva, effettuati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche ad esso affiliate.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Alfa è dell’avviso che ai corsi didattici sportivi svolti dalle associazioni e società sportive dilettantistiche da esso riconosciuti sia applicabile l’esenzione dall’IVA ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 20), del DPR n. 633 del 1972, in quanto, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli enti di promozione sportiva sono “associazioni di diritto privato poste sotto la vigilanza e il controllo del CONI (…), ente di diritto pubblico”.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Il decreto del Ministero delle Finanze 26 aprile 2001, n. 209, recante “regolamento concernente la determinazione degli organi, delle procedure e delle modalità di esercizio dell’interpello e dell’obbligo di risposta da parte dell’Amministrazione finanziaria”, prevede, all’art. 1, comma 1, che qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sull’interpretazione di una disposizione normativa di natura tributaria il contribuente può inoltrare istanza di interpello relativamente all’applicazione della disposizione stessa ad un caso concreto e personale.
Ai sensi del successivo art. 3, comma 1, lett. b), del DM n. 209 del 2001 l’istanza di interpello deve contenere, a pena di inammissibilità, la “circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale” da trattare ai fini tributari e sul quale esistono concrete condizioni di incertezza.
Al riguardo, con circolare n. 50/E del 31 maggio 2001, è stato precisato che la richiesta di parere “deve riguardare l’interpretazione di una norma tributaria che abbia ad oggetto la disciplina degli aspetti sostanziali, procedurali o formali del rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuente” e deve essere presentata al fine di conoscere “la regolamentazione fiscale di una particolare fattispecie concreta”.
Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, si fa presente che, contrariamente a quanto previsto dalle citate disposizioni del DM n. 209 del 2001, l’istanza formulata da Alfa non riguarda un caso concreto e personale dell’ente interpellante, ma interessi generali delle associazioni sportive dilettantistiche ad esso affiliate.
Nel caso in esame, pertanto, l’istanza di interpello deve considerarsi inammissibile ai sensi dell’art. 1, comma 1, del DM 26 aprile 2001, n. 209. Si ritiene tuttavia opportuno procedere alla trattazione del quesito, fornendo un parere, nell’ambito della consulenza giuridica disciplinata dalla circolare n. 99 del 18 maggio 2000, non produttivo degli effetti tipici dell’interpello.
L’articolo 10, primo comma, n. 20), del DPR n. 633 del 1972 stabilisce l’esenzione dall’IVA per “le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e la riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS (…)”.
La predetta norma prevede, in sostanza, l’applicazione del beneficio dell’esenzione dall’IVA per le prestazioni di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni.
Relativamente alla modalità del riconoscimento e ai soggetti competenti ad operarlo sono stati forniti da ultimo chiarimenti con circolare n. 22 del 18 marzo 2008.
L’anzidetta circolare n. 22 fornisce, in primo luogo, al paragrafo 3, chiarimenti in merito al riconoscimento di organismi privati che svolgono corsi nelle materie di competenza del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (per i quali in passato il riconoscimento veniva operato attraverso l’istituto della presa d’atto, soppresso in forza del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250 convertito nella legge 3 febbraio 2006, n. 27).
Al successivo paragrafo 4, la medesima circolare fornisce chiarimenti in merito agli altri organismi privati operanti in settori diversi da quelli di competenza dell’amministrazione scolastica e, in relazione ai predetti organismi, il documento di prassi specifica che il riconoscimento “continua ad essere effettuato dai soggetti pubblici competenti per materia, con le modalità previste per le specifiche attività educative, didattiche e formative”. Si tratta, pertanto, di fattispecie per le quali il riconoscimento è operato non dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ma da altre amministrazioni o altri soggetti pubblici.
La stessa circolare n. 22 chiarisce, inoltre, al paragrafo 5, che sono riconducibili nell’ambito applicativo del beneficio dell’esenzione dall’IVA di cui all’articolo 10, primo comma, n. 20), del DPR n. 633 del 1972 le prestazioni educative, didattiche e formative approvate e finanziate da enti pubblici, precisando che l’esenzione è limitata all’attività di natura educativa e didattica specificatamente approvata e finanziata dall’ente pubblico. In questi casi, lo specifico finanziamento costituisce, in sostanza, una forma di riconoscimento per atto concludente.
Quanto sopra premesso, si ritiene, in base ai chiarimenti forniti nei paragrafi 4 e 5 della menzionata circolare n. 22 del 2008, in conformità al parere reso dalla Direzione regionale, che i corsi richiamati nell’istanza non possono fruire dell’esenzione dall’IVA di cui all’articolo 10, primo comma, n. 20), del DPR n. 633 del 1972, considerato, in particolare, che gli stessi non sono riconosciuti da un soggetto pubblico con le modalità previste per la specifica attività svolta né risultano specificatamente approvati e finanziati da enti pubblici.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

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