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Risoluzione Agenzia Entrate n. 38 del 29.03.2001

I.V.A.- Rimborsi erogabili senza prestazione di garanzia – Articolo 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633


I.V.A.- Rimborsi erogabili senza prestazione di garanzia – Articolo 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Risoluzione Agenzia Entrate n. 38 del 29.03.2001

Con la note in riferimento la Direzione Regionale … ha chiesto alla scrivente alcuni chiarimenti in merito alle modalità di calcolo dell’ammontare dei rimborsi erogabili, senza prestazione di garanzia, ai sensi dell’articolo 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ed in particolare:
1. se nel determinare l’ammontare dei rimborsi erogabili senza prestazione della garanzia, ai sensi dell’art. 38-bis, commi settimo e ottavo, del DPR n. 633 del 1972, si debba tener conto anche delle compensazioni effettuate dal contribuente nel biennio precedente;
2. se per le richieste di rimborso fino a 10 milioni di lire, di cui all’art. 38-bis, primo comma, del medesimo decreto, per le quali è previsto l’esonero dalla garanzia, si debba tener conto anche delle eventuali compensazioni effettuate dai contribuenti, con la conseguente richiesta della garanzia nel caso in cui venga in tal modo superato il limite di dieci milioni.
Al riguardo la scrivente osserva quanto segue.
Con riferimento al quesito di cui al punto 1., si osserva che, ai sensi dell’articolo 38-bis, settimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 3, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, sono esonerate dalla prestazione delle garanzie previste dal medesimo articolo 38-bis le imprese cosiddette “virtuose”, ossia quelle imprese che soddisfano determinate condizioni di solvibilità e affidabilità specificamente indicate dalla legge.
Tali imprese, come disposto dal successivo comma ottavo, possono ottenere il rimborso I.V.A., senza prestare le prescritte garanzie, fino a concorrenza di un importo pari alla media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel biennio precedente alla richiesta di erogazione del rimborso.
A parere della scrivente, per calcolare il limite dei rimborsi erogabili senza prestazione di garanzia, si deve tener conto di tutti i versamenti tributari e contributivi affluiti sul conto fiscale nel biennio precedente, compresi i versamenti eseguiti mediante compensazione.
Ciò in quanto, come si evince dal disposto dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in virtù del quale i versamenti delle imposte, dei contributi INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali possono essere eseguiti con eventuale compensazione dei crediti dello stesso periodo, il legislatore ha inteso equiparare i versamenti eseguiti mediante pagamento diretto a quelli eseguiti mediante l’istituto della compensazione.
Dal calcolo della media, dunque, dovranno essere esclusi solo i rimborsi, erogati nello stesso periodo, senza prestazione di garanzia, compresi quelli erogati ai sensi dell’articolo 21 del D.M. 28 dicembre 1993, n. 567, ossia quei rimborsi il cui ammontare non supera il 10 per cento dei complessivi versamenti eseguiti nei due anni precedenti la data della richiesta di rimborso e registrati nel conto fiscale, esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo ed al netto dei rimborsi già erogati nei due anni precedenti la data di richiesta.
Per quanto attiene, poi, al quesito di cui al punto 2., si fa presente che chiarimenti al riguardo sono stati già forniti con la risoluzione ministeriale n. 165 del 3 novembre 2000, dove è stato precisato che il contribuente con crediti superiori a 10 milioni di lire può chiedere un rimborso pari a tale importo senza prestazione della garanzia ed utilizzare il residuo credito in compensazione o riportarlo in detrazione.

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