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Risoluzione Agenzia Entrate n. 38 del 13.03.2006

Istituzione del codice tributo per la compensazione, prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, delle ritenute applicate sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi da agenti pagatori residenti in Stati membri diversi da quello del beneficiario, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84


Istituzione del codice tributo per la compensazione, prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, delle ritenute applicate sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi da agenti pagatori residenti in Stati membri diversi da quello del beneficiario, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84
Risoluzione Agenzia Entrate n. 38 del 13.03.2006

La Direttiva 2003/48/CE, riguardante il regime di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, all’articolo 11 dispone che, durante il regime transitorio di cui all’articolo 10, gli agenti pagatori residenti negli Stati membri di Belgio, Austria e Lussemburgo operano una ritenuta alla fonte sugli interessi corrisposti a persone fisiche residenti in altri Stati membri dell’unione europea.
Il decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, di attuazione della Direttiva 2003/48/CE, all’articolo 10 “eliminazione delle doppie imposizioni”, stabilisce che ai beneficiari di pagamenti, residenti nel territorio dello Stato, ai quali sia stata operata la suddetta ritenuta, venga riconosciuto un credito d’imposta calcolato ai sensi dell’articolo 165 del TUIR.
Lo stesso articolo 10 del D.Lgs. n. 84/2005, commentato da questa Agenzia con la Circolare n. 55 del 30 dicembre 2005, stabilisce inoltre che nei casi in cui l’importo della ritenuta operata è superiore all’ammontare del credito d’imposta così determinato, ovvero non è applicabile l’articolo 165 del TUIR, il soggetto beneficiario può chiedere il rimborso della differenza ovvero dell’intera ritenuta o, in alternativa, utilizzare la modalità di compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 1997, n. 241.
Al fine di consentire l’utilizzo della compensazione di cui sopra, si istituisce il seguente codice tributo, da indicare nella colonna “Importi a credito compensati” della sezione “Erario” del modello F24:
– “6790” denominato “Credito derivante dalle ritenute applicate sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi da agenti pagatori residenti in Stati membri diversi da quello del beneficiario, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84”.
In sede di compilazione del modello F24, nella colonna “Anno di riferimento” dovrà essere indicato l’anno d’imposta a cui si riferisce il credito, espresso nella forma “AAAA”. Si precisa che il nuovo codice tributo sarà operativamente efficace a decorrere dal sesto giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.

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