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Risoluzione Agenzia Entrate n. 38 del 04.04.2011

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale derivante dalla locazione degli immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia dell’Aquila – Articolo 2, comma 228, della legge 23 dicembre 2009, n. 191


Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale derivante dalla locazione degli immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia dell’Aquila – Articolo 2, comma 228, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
Risoluzione Agenzia Entrate n. 38 del 04.04.2011

L’articolo 2, comma 228, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto, in via sperimentale, per l’anno 2010, per gli immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia dell’Aquila, che “il canone di locazione relativo ai contratti stipulati ai sensi dell’ articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di un’impresa, arte o professione, può essere assoggettato, sulla base della decisione del locatore, a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del 20 per cento; …. L’imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. … Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, … sono stabilite le modalità di dichiarazione e di versamento dell’imposta sostitutiva di cui al presente comma … ”.
In attuazione della predetta disposizione normativa, è stato emanato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1 marzo 2010, ove si prevede, tra l’altro, che l’imposta sostitutiva deve essere versata mediante il modello di pagamento F24 entro i termini previsti per il versamento a saldo dell’Irpef relativa all’anno 2010, anche con modalità rateale, e che la medesima può essere oggetto di compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Per i contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati, il provvedimento in parola ha stabilito che l’imposta sostitutiva è trattenuta secondo le disposizioni contenute nell’articolo 19 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.
Al fine di consentire ai soggetti interessati tale versamento, tramite modello F24, si istituiscono i seguenti codici tributo:
-“1828” – denominato “Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale, derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia dell’Aquila – versamento in autotassazione – Art. 2, c. 228, legge 23 dicembre 2009, n. 191”
-“1616” – denominato “Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale, derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia dell’Aquila, trattenuta a seguito di assistenza fiscale – Art. 2, c. 228, legge 23 dicembre 2009, n. 191”
In sede di compilazione del modello di versamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella “Sezione Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con evidenza, quale “anno di riferimento” dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, espresso nella forma “AAAA”.
Per il codice tributo 1828 in caso di versamento rateale, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è riportato il numero della rata nel formato “NNRR” dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che, in caso di pagamento in un’unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con “0101”.
Per il codice tributo 1616, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è indicato il mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta nel formato “00MM”.

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