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Risoluzione Agenzia Entrate n. 376 del 09.10.2008

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, attraverso il modello F24, del credito d’imposta corrispondente a una quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2008, in favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci – articolo 83 bis, comma 26, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133


Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, attraverso il modello F24, del credito d’imposta corrispondente a una quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2008, in favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci – articolo 83 bis, comma 26, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
Risoluzione Agenzia Entrate n. 376 del 09.10.2008

L’articolo 83 bis, comma 26, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto la concessione di un credito d’imposta corrispondente ad una quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2008 per ciascun veicolo di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate posseduto ed utilizzato per attività autorizzata di autotrasporto merci.
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’8 ottobre 2008, tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di spesa previsti dal citato comma 26, ha stabilito la misura del credito d’imposta.
Il credito d’imposta è fruibile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni.
A tal fine si istituisce il seguente codice tributo:
“6809”, denominato “credito d’imposta corrispondente a una quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2008, in favore delle imprese di autotrasporto – articolo 83 bis, comma 26, del decreto legge 25 giugno 2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”
Il codice tributo è esposto nella sezione erario del modello F24 in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero nella colonna “importi a debito versati”, per la restituzione comprensiva di interessi, nei casi di ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato, nel formato AAAA, con l’anno 2008, per il quale il credito è concesso.
Si precisa che il codice tributo è operativamente efficace a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.

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