QUESTO ARTICOLO HA PIÙ DI 1 ANNO

Risoluzione Agenzia Entrate n. 37/E del 27.05.2021

Redditi di lavoro dipendente – Somme e prestazioni aventi finalità di educazione e istruzione – Rimborso spese per acquisto di pc, tablet e laptop per la frequenza della didattica a distanza, cd. DaD – Art. 51, comma 2, lett. f) ed f-bis), del Tuir -.



pdf-html


RISOLUZIONE N. 37/E

Divisione Contribuenti

________________

Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori

autonomi ed enti non commerciali

Roma, 27/05/2021

OGGETTO: Redditi di lavoro dipendente – Somme e prestazioni aventi finalitĂ  di educazione e istruzione – Rimborso spese per acquisto di pc, tablet e laptop per la frequenza della didattica a distanza, cd. DaD – Art. 51, comma 2, lett. f) ed
f-bis), del Tuir
-.

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente

QUESITO

La SocietĂ  istante, nell’ambito di un Piano welfare aziendale, ha intenzione

di riconoscere alla generalitĂ  o a categorie di propri dipendenti un credito welfare da

utilizzare per il rimborso delle spese sostenute da questi ultimi per l’acquisto di pc,

tablet o laptop al fine di consentire la frequenza della “didattica a distanza” ai loro

familiari, indicati nell’articolo 12 del Testo unico delle imposte sul reddito, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).

L’Istante fa presente che la richiesta di rimborso da parte dei propri dipendenti

dovrĂ  essere corredata da idonea documentazione rilasciata dall’Istituto scolastico o

dall’UniversitĂ  che attesti lo svolgimento delle lezioni attraverso tale modalitĂ 

didattica.


Pagina 2 di 5

In alternativa, l’Istante fa presente che il credito welfare potrĂ  essere utilizzato per il rilascio di un documento di legittimazione per l’acquisto di pc, laptop o tablet presso rivenditori convenzionati presenti nella piattaforma welfare.Con l’istanza di interpello in esame, la SocietĂ  istante chiede di conoscere il corretto trattamento fiscale da riservare al credito welfare utilizzato come descritto; piĂą precisamente, se sul valore del credito welfare utilizzato per le descritte finalitĂ  sia tenuta ad operare la ritenuta a titolo di acconto Irpef, cosĂŹ come disciplinato dall’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1973, n. 600.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La SocietĂ  istante ritiene che sul valore del credito welfare utilizzato per la finalitĂ  didattica non sia tenuta ad operare la ritenuta Irpef prevista dal citato articolo 23 del d.P.R. n. 600 del 1973, dal momento che nella fattispecie descritta trovano applicazione le disposizioni previste dall’articolo 51, comma 2, lettere f) e
f-bis), del Tuir, ai sensi delle quali non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme, i servizi e le prestazioni aventi finalitĂ  di educazione e istruzione.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’articolo 51, comma 2, lettera f), del Tuir prevede che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente «l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformitĂ  a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalitĂ  dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12 per le finalitĂ  di cui al comma 1 dell’articolo 100», ovvero per finalitĂ  di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.

La successiva lettera
f-bis) prevede che il regime di non concorrenza al reddito di


Pagina 3 di 5

lavoro dipendente è riconosciuto, inoltre, alle «somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalitĂ  dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in etĂ  prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari».

La lettera di quest’ultima disposizione riportata è il risultato delle modifiche operate dalla legge di StabilitĂ  per l’anno 2016 (articolo 1, comma 190, legge 28 dicembre 2015, n. 208) che ha ampliato e meglio definito i servizi di educazione ed istruzione fruibili dai familiari del dipendente, anche fiscalmente non a carico, limitati, nella precedente formulazione, alle somme, ai servizi e alle prestazioni per la frequenza di asili nido e di colonie climatiche nonché alle borse di studio.

Per quanto concerne le modalitĂ  di erogazione delle prestazioni, l’attuale formulazione della lettera
f-bis) conferma la possibilitĂ  che il datore di lavoro eroghi i servizi di educazione ed istruzione direttamente o tramite terzi, nonché attraverso la corresponsione ai dipendenti di somme di denaro da destinare alle finalitĂ  indicate anche a titolo di rimborso di spese giĂ  sostenute, sempreché acquisisca e conservi la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalitĂ  per le quali sono state corrisposte.

Ciò considerato, si fa presente che a seguito dell’emergenza epidemiologica sono stati emanati diversi provvedimenti legislativi (vedasi, tra gli ultimi, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021) che, nel disporre la sospensione, totale o parziale, dell’attivitĂ  didattica in presenza, hanno previsto l’adozione, da parte degli Istituti scolastici e universitari, di forme flessibili nell’organizzazione dell’attivitĂ  didattica, ovvero di garantirne la fruizione attraverso la “Didattica a Distanza” (cd. ” Dad“).

Al riguardo, il Ministero dell’Istruzione con nota 17 marzo 2020, n. 388, ha precisato che “Le attivitĂ  di didattica a distanza, come ogni attivitĂ  didattica, per


Pagina 4 di 5

essere tali, prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi.(…) Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente, l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali: tutto ciò è didattica a distanza“.

Pertanto, il pc, il laptop e il tablet si configurano quali strumenti necessari per garantire la frequenza nella cd. “classe virtuale” e, conseguentemente, la relazione tra docenti e discenti.

In tale contesto, il pc, il laptop e il tablet costituiscono dispositivi fondamentali per consentire la “didattica a distanza“, il cui utilizzo è finalizzato all’educazione e all’istruzione. Pertanto, si ritiene che il rimborso delle spese sostenute dal dipendente per il loro acquisto e successivamente rimborsate dal datore di lavoro non genera reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera
f-bis), del Tuir.

Si precisa, però, che il regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente ai sensi della predetta disposizione troverĂ  applicazione sempreché il dipendente produca idonea documentazione rilasciata dall’Istituto scolastico o dall’UniversitĂ  che attesti lo svolgimento delle lezioni attraverso la DaD.

Ad analoghe conclusioni si perviene nell’ipotesi in cui la piattaforma welfare consenta l’acquisto dei predetti dispositivi informatici tramite documenti di legittimazione (cd. voucher); anche in questo caso, affinché trovi applicazione il regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente è necessario che il dipendente produca idonea documentazione rilasciata dall’Istituto scolastico o dall’UniversitĂ  che attesti lo svolgimento delle lezioni attraverso la DaD.


Pagina 5 di 5

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)

ALTRI APPROFONDIMENTI

ESG e Collegio sindacale: SCIGR, assetto organizzativo, flussi informativi e rapporti con il revisore della sostenibilità

Redazione AteneoWeb
Proseguendo nell'analisi del documento del CNDCEC, emerge con chiarezza come il ruolo del collegio sindacale richieda un'immersione profonda nelle dinamiche operative della società, a partire dalla valutazione dell'adeguatezza del Sistema...

Riforma della Previdenza complementare 2026: le novità in vigore dal 1° luglio 2026

Redazione AteneoWeb
Dal capitale liquidabile alle nuove regole fiscali: il riassetto della previdenza integrativa tra flessibilità, incentivi e adesione automatica....

Riforma RUNTS 2026: le novità del DM 2/2026 per gli Enti del terzo settore

Redazione AteneoWeb
Nuove regole per il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il DM 2/2026 interviene sulla disciplina del RUNTS con misure di semplificazione e digitalizzazione che puntano a rendere più snelle...

Quiz Cybersecurity e Modello 231

La tua azienda è davvero protetta?
Scoprilo in 2 minuti.

Resta sempre aggiornato su fisco, lavoro e normativa

Informazioni chiare e selezionate, pensate per i professionisti, direttamente nella tua e-mail.