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Risoluzione Agenzia Entrate n. 37 del 06.02.2009

Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello F23, delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie, comminate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, a seguito delle violazioni previste dai decreti legislativi n. 145 e n. 146 del 2 agosto 2007, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 – rettifica alla risoluzione 8 maggio 2001, n. 61


Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello F23, delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie, comminate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, a seguito delle violazioni previste dai decreti legislativi n. 145 e n. 146 del 2 agosto 2007, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 – rettifica alla risoluzione 8 maggio 2001, n. 61
Risoluzione Agenzia Entrate n. 37 del 06.02.2009

L’articolo 9, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 prevede che il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dei decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146, siano versate fino all’importo di 50.000,00 euro, per ogni sanzione, sul conto di tesoreria intestato all’Autorità stessa.
Ai sensi dell’articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le sanzioni irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, e versate con l’indicazione dei codici tributo istituiti con Risoluzione 08 maggio 2001, n. 61 (752T, 753T e 754T), venivano interamente imputate al Capo 18, Capitolo 3592, articolo 14 del bilancio dello Stato.
Al fine di dare attuazione al citato articolo 9, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, e consentire, quindi, che confluiscano sul conto di tesoreria dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, i versamenti tramite modello F23, fino a concorrenza dell’importo di 50.000,00 euro, delle sole sanzioni comminate dall’Autorità ai sensi dei decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146, nonché degli eventuali interessi e maggiorazioni, si istituiscono i seguenti codici tributo:
– 760T – “Sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai decreti legislativi 02/08/2007, n. 145 e n. 146, di competenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato – art. 9, c. 1, del d.l. 30/12/2008, n. 207”;
– 761T – “Interessi o maggiorazioni su sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai decreti legislativi 02/08/2007, n. 145 e n. 146, di competenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato – art. 9, c. 1, del d.l. 30/12/2008, n. 207”.
Per uniformare la struttura dei codici tributo, istituiti con la suddetta risoluzione 08 maggio 2001, n. 61, ferme restando le imputazioni già previste, si procede:
– alla soppressione del codice tributo, 754T, denominato “Interessi di mora su sanzioni irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato”;
– alla ridenominazione del codice tributo 753T – “Maggiorazione del 10% su sanzioni irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato – Art. 27, comma 6, della legge n. 689/1981” in “Interessi o maggiorazioni su sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato”.
In sede di compilazione del modello di versamento F23, nello spazio “codice ufficio o ente” (campo 6) è indicato il codice dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato “IAE” di cui alla “Tabella dei codici enti diversi dagli uffici finanziari”, pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it; nello spazio estremi dell’atto o del documento (campo 10) sono indicati gli estremi dell’atto con il quale si richiede il
pagamento.
Le indicazioni necessarie alla corretta imputazione delle somme riscosse con i nuovi codici tributo, 760T e 761T, sono fornite agli agenti della riscossione con nota separata.

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