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Risoluzione Agenzia Entrate n.35 del 15.03.2019

Legale parte vittoriosa munito di delega all’incasso.


Legale parte vittoriosa munito di delega all’incasso.

Con istanza di consulenza giuridica, è stato esposto il seguente

QUESITO

L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha chiesto se quanto liquidato dal giudice al legale rappresentante, munito di apposita delega all’incasso, per la parte relativa alle spese legali di sua spettanza, debba essere assoggettato a ritenuta d’acconto IRPEF, ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. n. 600 del 1973.

In particolare, il quesito rappresentato è volto a definire l’applicazione della citata ritenuta, nell’ipotesi in cui il legale non sia distrattario, ma richieda comunque di incassare le somme, liquidate in sentenza alla controparte vittoriosa, in forza di un mandato all’incasso, rilasciato allo stesso, dalla medesima controparte, nella forma della delega all’incasso.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L’Ente istante ritiene che, nella fattispecie rappresentata, non debba essere assoggettato a ritenuta d’acconto ai sensi dell’articolo 25 del DPR n. 600 del 1973 quanto corrisposto a titolo di spese legali, al difensore non distrattario, munito di delega all’incasso.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Le norme sostanziali relative alla determinazione del reddito di lavoro autonomo fanno rientrare nella nozione di compenso anche le somme che il lavoratore autonomo riaddebita al committente per il ristoro delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico.

L’art. 54, comma 1, del TUIR prevede, infatti, che “Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione…“.

In merito alla portata di tale disposizione, la scrivente ha più volte precisato che i redditi di lavoro autonomo abituale sono costituiti dalla differenza tra i compensi percepiti nel periodo d’imposta e le spese inerenti all’esercizio dell’arte o professione effettivamente sostenute nel periodo stesso, senza prevedere un collegamento tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo, contrariamente a quanto accade per i redditi di lavoro autonomo non abituale che sono determinati, in ragione della loro occasionalità, tenendo conto del collegamento specifico tra il compenso e la spesa sostenuta per conseguirlo (risoluzione n. 49 del 2013).

Considerato che ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. n. 600 del 1973 “I soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23 che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati… per prestazioni di lavoro autonomo, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti.“, la scrivente è dell’avviso che, nella fattispecie rappresentata, quanto liquidato direttamente al legale per la parte relativa alle spese legali di sua spettanza è da assoggettare a ritenuta ai sensi del citato articolo 25 del d.P.R. n. 600 del 1973.

Invero, la ritenuta d’acconto prevista dall’articolo 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, attua l’anticipata riscossione dell’imposta dovuta dalla persona fisica che riceve il pagamento laddove, tra l’altro, il compenso percepito ha natura di reddito di lavoro autonomo. Per l’applicazione della ritenuta, il sostituto deve, dunque, verificare se il pagamento che il percettore del reddito riceve, sia o non sia da imputare a tale categoria di reddito.

La norma non attribuisce rilevanza alla circostanza che il pagamento provenga, anziché dal soggetto a cui favore la prestazione è resa, da un terzo: sicché quando l’obbligazione del terzo trae origine da un rapporto diverso, ciò che rileva non è la ragione per cui il terzo esegue il pagamento, ma la ragione che costituisce fonte del credito che con il pagamento resta estinto.

Al riguardo, la Corte di Cassazione, con la sentenza SS.UU. civ., n. 9332 del 25 ottobre 1996 ha chiarito che: “L’art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a norma del quale i soggetti indicati nell’art. 23 dello stesso decreto sono tenuti ad operare una ritenuta d’acconto sulle somme da loro pagate a titolo di compenso per prestazioni di lavoro autonomo è applicabile nel caso in cui il pagamento sia eseguito da terzo debitore pignorato in base ad ordinanza di assegnazione, se il credito del creditore procedente verso il debitore diretto derivi da rapporto di lavoro autonomo.“.

In ragione di quanto rappresentato, quindi, l’Ente istante sarà esonerato dall’effettuazione della ritenuta prevista dal citato articolo 25 del d.P.R. n. 600 del 1973 nella sola ipotesi in cui le somme erogate al difensore della parte vittoriosa non costituiscano per quest’ultimo reddito di lavoro autonomo, ovvero qualora questi produca copia della fattura emessa, nei confronti del proprio cliente, per la prestazione professionale resa.

In tal caso, infatti, è da ritenersi che quanto erogato dall’istante al difensore munito di delega all’incasso vada a ristorare la parte vittoriosa delle spese legali sostenute.

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