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Risoluzione Agenzia Entrate n. 342 del 23.11.2007

Istanza di interpello – Regime fiscale dei verbali d’inventario delle procedure di eredità giacente


Istanza di interpello – Regime fiscale dei verbali d’inventario delle procedure di eredità giacente
Risoluzione Agenzia Entrate n. 342 del 23.11.2007

Con istanza di interpello , presentata ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è stato esposto il seguente

QUESITO
Il Ministero della Giustizia chiede se i verbali d’inventario redatti dal curatore delle procedure di eredità giacente (art. 529 c.c. e 769 c.p.c.) siano assoggettabili ad imposta di registro.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’interpellante ritiene che il verbale d’inventario redatto dal curatore nell’ambito della procedura di eredità giacente debba essere soggetto alla registrazione in quanto rientra, alla stregua dei verbali di inventario dei beni dei minori (ris. Agenzia delle entrate n. 126 del 5.6.2003), tra gli atti di cui all’articolo 11 della Tariffa, parte I, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Infatti, tale verbale è un atto avente natura ed efficacia di atto pubblico, cioè di documento redatto da un pubblico ufficiale, autorizzato ad attribuirgli pubblica fede con l’osservanza di precise formalità stabilite dalla legge.
A parere dell’istante non è possibile un’applicazione estensiva in via analogica della disposizione di cui all’art. 46-bis, disp. att. c.c. che prevede l’esenzione dall’obbligo di registrazione per gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro I del codice civile (Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia).

RISPOSTA DELL’AGENZIA DELL’ENTRATE
La soluzione interpretativa prospettata dal Ministero della Giustizia appare corretta.
Il curatore dell’eredità giacente è tenuto a procedere all’inventario dell’eredità (articoli. 529 e 484 c.c), presentando istanza ( art. 769 c.p.c.) al giudice del luogo di apertura della successione affinché quest’ultimo proceda alla nomina del pubblico ufficiale che debba materialmente provvedervi.
Il verbale d’inventario redatto dal pubblico ufficiale ha natura di atto pubblico non avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale. Conseguentemente, è soggetto a registrazione in termine fisso con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa (168 €) ai sensi dell’art. 11 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986.

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