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Risoluzione Agenzia Entrate n.34 del 16.03.2017

Interpello art.11, legge 27 luglio 2000, n.212. Trattamento fiscale ai fini dell’imposta di bollo della certificazione di avvenuta registrazione delle opere protette nel Registro Pubblico Generale.


Interpello art.11, legge 27 luglio 2000, n.212. Trattamento fiscale ai fini dell’imposta di bollo della certificazione di avvenuta registrazione delle opere protette nel Registro Pubblico Generale.

Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione, del DPR n. 642 del 1972 è stato esposto il seguente:

Quesito

Il Ministero XXX -Direzione YYY – cura la tenuta del Registro Pubblico delle Opere Protette (RPG), di cui all’articolo 103 della legge sul diritto d’autore del 22 aprile 1941, n. 633.

La Direzione istante rappresenta che la registrazione assolve ad una funzione di pubblicità-notizia circa la paternità dell’opera e della sua pubblicazione; quindi gli autori o produttori delle opere indicate nel registro sono ritenuti tali fino a prova contraria.

L’interpellante aggiunge, inoltre, che ai sensi dell’articolo 31 del Regio Decreto n. 1369 del 1942, coloro che sono interessati alla registrazione di un’opera nel RPG possono effettuare il deposito di un esemplare dell’opera, accompagnato da due dichiarazioni in originale, entrambe assoggettate all’imposta di bollo, datate e firmate dal dichiarante.

In proposito, evidenzia, inoltre, che l’ufficio dopo aver acquisito i due originali della dichiarazione di deposito ed inserito nel Registro il contenuto della predetta dichiarazione, provvedendo alla registrazione dell’opera, restituisce un originale della dichiarazione, certificando in esso la eseguita registrazione.

Premesso quanto sopra, la Direzione YYY, chiede di conoscere se la certificazione di avvenuta registrazione delle opere protette nel Registro Pubblico Generale, posta in calce alla dichiarazione di deposito che viene restituita all’interessato, comporti l’applicazione di una ulteriore imposta di bollo sul predetto documento, ovvero se possa essere ritenuta sufficiente l’imposta già assolta dalla dichiarazione stessa, in applicazione della previsione recata dall’articolo 13, comma 3, punto 7, del DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

La Direzione YYY ritiene che la certificazione di avvenuta registrazione delle opere protette nel Registro Pubblico Generale, posta in calce ad una delle due dichiarazioni di deposito, già soggetta all’imposta di bollo, non comporta l’applicazione di una ulteriore imposta.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Con riferimento al quesito proposto, appare utile ricordare, in via preliminare, che l’articolo 4, comma 1, della tariffa allegata al DPR 26 ottobre

1972, n. 642, stabilisce che è dovuta l’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, per gli “Atti e provvedimenti degli organi dell’amministrazione dello Stato, (…) degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta”.

In applicazione della richiamata disposizione, dunque, i certificati rilasciati dalle Amministrazioni dello Stato sono assoggettati all’imposta di bollo nella misura di euro 16,00.

Con riferimento al quesito proposto rileva, tuttavia, la previsione recata dall’articolo 13 dello stesso DPR che disciplina la “Facoltà di scrivere più atti sul medesimo foglio”.

In particolare, tale disposizione stabilisce, al comma 3, che “(…)In ogni caso e con il pagamento di un sola imposta possono scriversi sul medesimo foglio: (…)

7) il certificato di avvenuta iscrizione, trascrizione ed annotamento sui pubblici registri apposto sulla nota relativa;(…).

Per quanto attiene alla fattispecie proposta con la presente istanza di interpello, si rammenta che l’articolo 103 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (recante Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), stabilisce, al comma 1, che ” E’ istituito presso la Presidenza del consiglio dei ministri un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge”.

Il Regio Decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante “Approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la prestazione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”all’articolo 31, comma 1, dispone che “Il deposito delle opere, (…) si effettua per tutte le opere, (…) con la presentazione all’ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica di un esemplare dell’opera, accompagnato da una dichiarazione, in doppio originale …”.

Il comma 2 al medesimo articolo stabilisce che “L’ufficio inserisce nel registro generale, previsto nell’art. 103 della legge, il contenuto della dichiarazione (…). Restituisce, quindi, a chi effettua il deposito, un originale della dichiarazione, certificando in esso la eseguita registrazione, con le indicazioni suddette”.

L’articolo 41, comma 1, del RD n.1369 del 1942, stabilisce, inoltre, che “Il registro pubblico generale, contemplato nell’art. 103 della legge, le istanze, le dichiarazioni e i documenti allegati sono pubblici. Chiunque può prenderne visione e ottenere, (…) notizia delle registrazioni o delle annotazioni …”.

A seguito della presentazione delle dichiarazioni di deposito, dunque, le attività preparatorie ed istruttorie relative al procedimento di iscrizione sono concluse con l’atto formale della registrazione, ovvero con la trascrizione sul Registro Pubblico Generale delle opere protette delle indicazioni contenute nelle dichiarazioni. Il numero attribuito ad ogni opera iscritta nel Registro viene apposto sull’opera e su entrambe le dichiarazioni, sul retro delle quali è certificata l’avvenuta registrazione.

A parere delle scrivente, tenuto conto che la certificazione oggetto del presente quesito attesta l’avvenuta iscrizione dell’opera in un pubblico registro, e viene apposta su un documento che ha già scontato l’imposta di bollo

(dichiarazione di deposito dell’opera), deve ritenersi applicabile la previsione recata dal richiamato articolo 13, comma, 3, punto 7) del DPR n. 642 del 1972 e, dunque, non è dovuta una ulteriore imposta di bollo per l’attestazione di eseguita registrazione.

Pertanto, in relazione alla certificazione di avvenuta registrazione delle opere protette nel Registro Pubblico Generale, posta in calce ad una delle due dichiarazioni di deposito che viene restituita all’interessato, l’imposta di bollo può essere assolta con il pagamento di un’unica imposta nella misura di euro

16,00, per ogni foglio, secondo il principio enunciato dall’articolo 13, comma 3, punto 7) del DPR n. 642 del 1972.

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