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Risoluzione Agenzia Entrate n. 34 del 15.03.2011

Impianti di captazione del biogas – Aliquota IVA agevolata


Impianti di captazione del biogas – Aliquota IVA agevolata
Risoluzione Agenzia Entrate n. 34 del 15.03.2011

Sono pervenute alla scrivente richieste di chiarimento in merito all’applicazione dell’aliquota IVA agevolata alla cessione degli impianti di captazione del biogas.
Al riguardo, si premette che il numero 127–quinquies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, individua tra le operazioni soggette all’aliquota IVA del 10% le “opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’art. 4 della L. 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’art. 44 della L. 22 ottobre 1971, n. 865; …; impianti di produzione e reti di distribuzione calore energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; …”.
Dalla lettera della norma emerge che gli impianti di captazione del biogas non possono essere ricompresi tra gli “impianti di produzione e reti di distribuzione calore energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica”, in quanto la produzione di energia, come risultato finale del processo, non deriva dalle specifiche fonti indicate dalla disposizione. D’altro canto, trattandosi di una disposizione agevolativa, la sua portata non può essere estesa, in via analogica, a fattispecie similari, come più volte ribadito dalla stessa Amministrazione finanziaria e dalla Giurisprudenza di merito.
Tuttavia, va valutato se gli impianti in esame possano beneficiare dell’aliquota agevolata in discorso in quanto riconducibili alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all’art. 4 della Legge 29 settembre 1964, n. 847.
In proposito, si ritiene utile rilevare che tra le opere di urbanizzazione secondaria vanno annoverate le “attrezzature sanitarie” [cfr. art. 4, comma 2, lett. g), della L. n. 847 del 1964] che ricomprendono, secondo quanto stabilito dal comma 1 dell’art. 266 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (Codice dell’ambiente), “le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate”.
In merito alla qualificazione dell’impianto di biogas, il Ministero dello Sviluppo economico, Dipartimento per l’energia, con nota n. 0022376 del 24 novembre 2010, ha espresso l’avviso che l’impianto di cui trattasi, essendo “adibito alla captazione del biogas da discarica … possa correttamente rientrare nella definizione di opere di urbanizzazione/attrezzature sanitarie di cui al n. 127 [rectius 127-quinquies], come specificato dall’art. 266, comma 1 del D.lgs n. 152 del 2006 che, con ampia dizione (“impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali”) comprende sia il caso di distruzione che quello di riutilizzo delle varie categorie di rifiuti.” .
Le considerazioni sopra svolte portano a concludere che gli impianti di captazione del biogas rientrano tra gli impianti di smaltimento dei rifiuti, dei quali costituiscono parte integrante e conclusiva del processo.
Pertanto, agli impianti in discorso risulta applicabile l’aliquota IVA agevolata del 10 % prevista dal n. 127-quinquies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

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