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Risoluzione Agenzia Entrate n. 34 del 11.04.2012

Attivazione dei codici identificativi, da indicare nel modello F24 in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 35, comma 28, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, dall’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dal decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, e dall’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207


Attivazione dei codici identificativi, da indicare nel modello F24 in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 35, comma 28, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, dall’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dal decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, e dall’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207
Risoluzione Agenzia Entrate n. 34 del 11.04.2012

L’articolo 35, comma 28, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, ha introdotto la responsabilità solidale dell’ appaltatore per i versamenti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, dovuti dal subappaltatore per le prestazioni di lavoro dipendente riferite ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi.
L’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dal decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, prevede che “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento”.
In attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, l’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, prevede l’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore.
In particolare il comma 2 dell’articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dispone che “Nelle ipotesi previste dall’ articolo 6 , commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all’ articolo 3 , comma 1, lettera b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile”.
Per consentire la corretta identificazione nel modello “ F24” del soggetto obbligato in solido ovvero del soggetto stazione appaltante o amministrazione procedente, si istituiscono i seguenti codici identificativi:
“50” denominato “ Obbligato solidale – art. 29, c. 2, d.lgs. n. 276/2003 e art. 35, l. n. 248/2006 ”;
“51” denominato “ Intervento sostitutivo – art. 4 del d.P.R. n. 207/2010 ” .
Nella compilazione della sezione “Contribuente” del modello F24, da predisporre per ogni singolo contratto di appalto/subappalto, il campo “codice identificativo” è valorizzato con il codice :
•“50” unitamente al codice fiscale del soggetto obbligato solidale al pagamento da riportare nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”;
•“51” unitamente al codice fiscale del soggetto stazione appaltante o amministrazione procedente da riportare nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”.
Si precisa che, in entrambi i casi, il campo relativo al codice fiscale del contribuente intestatario della delega è valorizzato con il codice fiscale del contribuente responsabile dell’inadempimento.
L’elenco completo di tali codici è contenuto nella “Tabella dei codici identificativi”, reperibile in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

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