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Risoluzione Agenzia Entrate n. 330 del 30.07.2008

Istanza di interpello- rappresentante fiscale nominato ai sensi dell’art. 17 d.P.R. n. 633 del 1972 – redazione quadro VT dichiarazione annuale IVA – ripartizione su base regionale delle operazioni effettuate verso consumatori finali


Istanza di interpello- rappresentante fiscale nominato ai sensi dell’art. 17 d.P.R. n. 633 del 1972 – redazione quadro VT dichiarazione annuale IVA – ripartizione su base regionale delle operazioni effettuate verso consumatori finali
Risoluzione Agenzia Entrate n. 330 del 30.07.2008

Con istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO
L’istante, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del d.p.R. n. 633 del 1972 è stato nominato rappresentante fiscale di Alfa, società di diritto britannico, con sede a Londra, avente come attività l’organizzazione di convegni e fiere. Tale servizio è prestato sia nei confronti di soggetti passivi d’imposta, che di privati consumatori.
Ciò premesso, l’istante chiede chiarimenti circa le modalità di redazione del quadro VT della dichiarazione annuale Iva 2008 della società, in particolare come ripartire correttamente “su base regionale le operazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali”, secondo le istruzioni relative alla compilazione del modello.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’istante ritiene corretto indicare nel quadro VT, ai fini della ripartizione dell’importo delle operazioni imponibili e dell’imposta su base regionale, il luogo del domicilio fiscale dove la società risulta essere registrata per il tramite del suo rappresentante fiscale.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Il Quadro VT, è stato inserito nella dichiarazione IVA 2005 in adempimento dell’articolo 33, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo cui con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione Iva annuale, per tutti i soggetti passivi Iva “sono definite le modalità di separata indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consumatori finali e di soggetti titolari di partita Iva”. Tali informazioni devono essere indicate nel campo VT1 del quadro VT. Inoltre, il quadro VT contiene i righi da VT2 a VT22 destinati alla ripartizione, nelle regioni e province autonome ove sono situati “il luogo o i luoghi di esercizio dell’attività”, delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e della relativa imposta.
Ciò al fine di consentire una sorta di “monitoraggio” dell’Iva per l’attuazione del cosiddetto federalismo fiscale.
Tale ultimo adempimento, successivamente alla dichiarazione Iva 2005, ha assunto carattere obbligatorio (come peraltro si può desumere dalle istruzioni ai modelli); la stessa procedura informatica, ai fini della trasmissione della dichiarazione, richiede necessariamente la compilazione di almeno uno dei righi sopra indicati.
Ciò premesso, si osserva che, come prospettato nell’istanza, per il contribuente esercita la propria attività mediante rappresentante fiscale, non si evidenzia uno specifico “luogo di esercizio dell’attività”.
Infatti, anche le istruzioni del modello AA7/9 (“Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva”) chiariscono che il soggetto non residente che nomini un rappresentante fiscale per operare in Italia, deve indicare esclusivamente la sede estera, il domicilio fiscale del rappresentante, mentre non deve compilare i campi relativi all’indirizzo del luogo dove è svolta l’attività.
Pertanto, al fine di consentire al contribuente di compilare integralmente il quadro VT della dichiarazione annuale Iva, si ritiene, conformemente al parere espresso dalla Direzione regionale, che il rappresentante fiscale possa assumere come “luogo di esercizio dell’attività”, per la ripartizione su base regionale delle operazioni imponibili effettuate dalla società nei confronti dei consumatori inali e della relativa imposta, il luogo coincidente con il proprio domicilio fiscale.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati.

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