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Risoluzione Agenzia Entrate n.33 del 15.03.2017

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta derivante dall’abolizione dell’imposta di fabbricazione sui fiammiferi ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188


Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta derivante dall’abolizione dell’imposta di fabbricazione sui fiammiferi ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188

L’articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, ha abrogato, tra l’altro, l’articolo 62-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che disciplinava l’imposta di fabbricazione sui fiammiferi.

In proposito, la citata disposizione ha previsto che “Ai soggetti, diversi dai commercianti al dettaglio, che commercializzano fiammiferi e che comunicano entro il 31 gennaio 2015 al competente ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli la quantità e il valore delle rimanenze al 31 dicembre 2014, nonché l’entità del credito oggetto di compensazione, è riconosciuto, per il rimborso dell’imposta di fabbricazione già assolta sui beni presenti in magazzino alla data del 31 dicembre 2014, un apposito credito fruibile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni”.

Con comunicato prot. n. 331 R.I. del 21 gennaio 2015, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reso noto, tra l’altro, che “Per fruire del credito detti soggetti sono tenuti a comunicare, entro il 31 gennaio 2015, al competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, cioè all’Ufficio che ha rilasciato a suo tempo la licenza fiscale, la quantità e il valore delle rimanenze al 31 dicembre 2014, nonché l’entità del credito oggetto di compensazione, che è pari all’ammontare dell’imposta di fabbricazione già assolta sui prodotti in rimanenza al 31 dicembre 2014″ e che “La comunicazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, costituisce titolo di credito fruibile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni”.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento,tramite modello F24, si istituisce il seguente codice tributo:

  • “6870” “denominato“Credito d’imposta derivante dall’abolizione dell’imposta di fabbricazione sui fiammiferi – articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188″.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati“, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati“. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno “2014“.

Per fruire del credito d’imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici (ENTRATEL e FISCONLINE) messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati, sulla base delle istanze inoltrate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, contenenti i dati identificativi dei beneficiari e l’importo del credito compensabile. Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato risulti superiore all’ammontare del credito disponibile, il relativo modello F24 è scartato.

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