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Risoluzione Agenzia Entrate n. 318 del 04.10.2002

Istanza di Interpello – Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 8, legge 23 dicembre 2000, n. 388


Istanza di Interpello – Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 8, legge 23 dicembre 2000, n. 388
Risoluzione Agenzia Entrate n. 318 del 04.10.2002

Con istanza di interpello del 7 giugno 2002, inoltrata ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e indirizzata alla Direzione Regionale, il Sig. ……. ha chiesto un parere in merito alla esatta applicazione dell’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente “agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate”.

Esposizione del quesito
Il Sig. …… esercita l’attività di produttore agricolo in regime speciale ai sensi dell’art. 34, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e volendo acquistare beni strumentali all’esercizio della propria attività, chiede se possa usufruire del credito di imposta di cui all’art. 8 della legge n. 388 del 2000.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene di poter usufruire del credito di imposta di cui all’art. 8 della legge n. 388 del 2000.

Risposta dell’Agenzia delle Entrate al contribuente istante
L’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 attribuisce un credito di imposta, entro limiti massimi di spesa predeterminati, ai soggetti titolari di reddito d’impresa che, fino alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali “svantaggiate”.
In base al disposto del comma 2, del citato articolo, con l’espressione “nuovi investimenti” si intende l’acquisizione di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i costi relativi all’acquisto di “mobili e macchine ordinarie di ufficio”.
L’art. 11 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, ha confermato che il credito di imposta in oggetto è esteso, come già previsto dall’art. 60 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, alle imprese agricole di cui all’art. 1 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano nuovi investimenti sull’intero territorio nazionale.
In attuazione del richiamato art. 11 del D.L. n. 138 del 2002, il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 2 agosto 2002, rubricato “Tipologie di investimento per il settore agricolo ammissibili al credito di imposta di cui all’art. 8 della legge n. 388 del 2000 come modificata dall’art. 60 della legge n. 448 del 2001”, è intervenuto per elencare le spese ammissibili al credito di imposta di cui all’art. 8 della legge n. 388 del 2000 per gli investimenti nelle imprese agricole (Allegato A) e le spese ammissibili per gli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (Allegato B).
Pertanto, in base alle disposizioni del citato decreto, possono godere del beneficio in oggetto le persone fisiche, le società semplici, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, ed i soggetti di cui all’art. 87, comma 1, del Tuir, che svolgano una o più delle attività agricole di cui all’art. 29 del Tuir e che effettuino almeno una tra le spese riportate negli indicati allegati.
Relativamente al caso in questione, si fa presente che l’istante, come da lui stesso affermato, esercita l’attività di produttore agricolo in regime speciale ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Pertanto, considerato che l’applicazione del predetto regime speciale presuppone necessariamente la qualifica di imprenditore agricolo e che nessuna specifica preclusione è prevista dalle disposizioni vigenti, il contribuente istante può essere ammesso a fruire del beneficio di cui all’art. 8 della l. n. 388 del 2000 per l’acquisto dei beni elencati dagli allegati A e B del D.M. 2 agosto 2002.
La verifica delle condizioni di ammissibilità alle agevolazioni per il settore agricolo è demandata alle Regioni ed alle Province autonome, le quali hanno in materia una competenza esclusiva; per tale motivo, l’art. 11, comma 3, del decreto legge 138/2002 prevede che possono beneficiare del credito d’imposta in esame solo coloro che abbiano presentato domanda su investimenti ammissibili di agevolazione ai sensi del regolamento CE n. 1257/1999, a valere sui bandi emanati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, e a condizione che l’ente incaricato abbia espresso, nel merito, parere favorevole, ma abbia ritenuto gli investimenti non finanziabili per insufficienza di fondi.
Successivamente, occorre presentare istanza di ammissione al beneficio al centro operativo di Pescara, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 8 della legge n. 388 del 2000 che ha introdotto un meccanismo di monitoraggio degli utilizzi dei crediti d’imposta da parte dei soggetti beneficiari.
Per una più compiuta interpretazione della normativa in esame si fa rinvio alla circolare 68/E del 13 agosto 2002.
La risposta di cui alla presente Risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.

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