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Risoluzione Agenzia Entrate n. 31 del 11.03.2011

Art. 33 del d.l. n. 78 del 2010 – aliquota addizionale del 10% sui compensi erogati sotto forma di bonus e stock options nel settore finanziario – ulteriori chiarimenti


Art. 33 del d.l. n. 78 del 2010 – aliquota addizionale del 10% sui compensi erogati sotto forma di bonus e stock options nel settore finanziario – ulteriori chiarimenti
Risoluzione Agenzia Entrate n. 31 del 11.03.2011

L’articolo 33 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto un’aliquota addizionale del 10% sugli emolumenti variabili, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, corrisposti a dirigenti e collaboratori di imprese che operano nel settore finanziario, sotto forma di bonus e stock options.
L’addizionale è trattenuta dal sostituto d’imposta al momento dell’erogazione della parte di retribuzione da assoggettare a tassazione, secondo i criteri stabiliti dall’articolo 23 del d.P.R. n. 600 del 1973.
L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 1/E del 4 gennaio 2011, ha istituito i codici tributo per il versamento dell’aliquota addizionale e, con circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011, ha fornito chiarimenti in relazione all’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della norma, specificando, tra l’altro, che nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta non sia in grado di conoscere, al momento della corresponsione della retribuzione, se sia stato superato il limite previsto per l’applicazione del prelievo, verificherà tale condizione al momento del conguaglio (entro il 28 febbraio dell’anno successivo) ed applicherà l’addizionale in tale sede.
Considerate, pertanto, le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sulle modalità di applicazione della tassazione sugli emolumenti variabili in oggetto, chiarite attraverso i richiamati provvedimenti di prassi, si ritiene che i sostituti d’imposta, che non abbiano operato le ritenute a titolo di addizionale al momento dell’erogazione dei suddetti compensi, possano provvedervi in sede di conguaglio senza applicazione di sanzioni, in ossequio al principio sancito dallo Statuto del contribuente (art. 10, comma 3 della legge n. 212 del 2000).
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

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