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Risoluzione Agenzia Entrate n. 309 del 05.11.2007

Art. 3, secondo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 – riscossione mediante versamenti diretti – ambito soggettivo di applicazione – Interpello 2007 ISPESL


Art. 3, secondo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 – riscossione mediante versamenti diretti – ambito soggettivo di applicazione – Interpello 2007 ISPESL
Risoluzione Agenzia Entrate n. 309 del 05.11.2007

Con l’interpello specificato in oggetto concernente l’interpretazione dell’art. 3, secondo comma, lett. h-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall’art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, viene posto il seguente

QUESITO
L’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.), organo tecnico-scientifico alle dipendenze del Ministero della Sanità, è titolare di contabilità speciale secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441, ed è stato formalmente riconosciuto come “ente di diritto pubblico, nel settore della ricerca, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale, gestionale e tecnica” ai sensi dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303.
Ciò premesso, l’istante chiede se ad esso si applichi l’art. 3, secondo comma, lett. h-bis) del d.P.R. n. 602 del 1973, secondo cui sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato “le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720”.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’I.S.P.E.S.L., non figurando nell’elenco degli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla citata legge n. 720 del 1984, ritiene di non essere obbligato ad effettuare i versamenti delle ritenute operate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell’art. 3, secondo comma, lett. h-bis) del d.P.R. n. 602 del 1973, bensì di essere tenuto ad effettuare tali versamenti mediante l’utilizzo del modello unificato F24.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), aggiungendo all’art. 3, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 la lettera h-bis), ha esteso l’applicazione delle procedure di riscossione mediante versamento diretto alle Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato alle ritenute operate dagli enti pubblici indicati nelle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici. Ciò al fine di far confluire tali versamenti direttamente in tesoreria, senza l’intervento di intermediari, e consentire così l’incameramento delle ritenute operate dagli enti pubblici con un certo anticipo ed un risparmio in termini di valuta rispetto all’utilizzo del modello unificato F24.
Al citato art. 3, secondo comma, lett. h-bis), del d.P.R. n. 602 del 1973, si collega l’art. 2, comma 4, della legge n. 720 del 1984, secondo cui “Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle annesse tabelle A e B”.
In proposito, la Ragioneria Generale dello Stato, con circolare del 6 febbraio 2001, n. 7, ha sottolineato che “gli enti inclusi nelle citate tabelle A e B sono quelli indicati nel decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 28 ottobre 1999, ivi compresi gli enti successivamente inclusi – in attesa di un nuovo decreto del Presidente del consiglio dei Ministri di aggiornamento – con specifici atti amministrativi”.
Ai fini dell’individuazione dell’ambito applicativo soggettivo della norma in esame, quindi, assume rilevanza decisiva che l’inclusione dell’ente pubblico in una delle tabelle allegate alla legge n. 720 del 1984 avvenga in forza di uno specifico provvedimento.
Tale principio è stato di recente ribadito dalla Ragioneria Generale dello Stato, investita della questione in esame, con parere prot. n. 96439 del 23 luglio 2007.
Pertanto, si ritiene che l’I.S.P.E.S.L., non essendo a tutt’oggi incluso nelle tabelle A e B allegate alla legge n. 720 del 1984, sia tenuto ad effettuare i versamenti delle ritenute operate mediante l’utilizzo del modello unificato F24.

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