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Risoluzione Agenzia Entrate n. 308 del 21.07.2008

Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Scioglimento agevolato in ipotesi di quote di partecipazioni detenute in nuda proprietà – articolo 1 commi 111 e seguenti della legge finanziaria 2007


Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Scioglimento agevolato in ipotesi di quote di partecipazioni detenute in nuda proprietà – articolo 1 commi 111 e seguenti della legge finanziaria 2007
Risoluzione Agenzia Entrate n. 308 del 21.07.2008

Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 1, commi 111 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, è stato esposto il seguente

QUESITO
La ALFA SRL in liquidazione (di seguito, in breve, la “Società”), ha deliberato lo scioglimento il 22 maggio 2007, al fine di beneficiare del regime agevolato previsto nei commi 111 e seguenti della legge finanziaria 2007.
Le quote di partecipazioni della società sono interamente detenute in nuda proprietà da X A, figlia minore degli usufruttuari X B e Y.
Ciò posto, la Società chiede se il regime agevolato previsto nei commi 112 e seguenti della legge finanziaria 2007 spetti al nudo proprietario ovvero ai soggetti che possiedono l’usufrutto sulle quote di partecipazione al capitale sociale.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il contribuente ritiene che i benefici fiscali previsti dalla legge finanziaria 2007 in caso di scioglimento della società spettino sia al nudo proprietario che agli usufruttuari.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
La legge finanziaria 2007 ha introdotto, nei commi 111 e seguenti dell’articolo unico, un regime fiscale transitorio finalizzato ad agevolare la fuoriuscita dal regime d’impresa delle società considerate non operative nel periodo di imposta in corso alla data del 4 luglio 2006, nonché delle società che alla stessa data si trovavano nel primo periodo di imposta.
Per beneficiare della disciplina, riproposta dalla recente legge finanziaria 2008, è necessario il rispetto dei requisiti previsti nel predetto comma 111, così come chiariti nella circolare del 4 maggio 2007, n. 25/E.
Il regime agevolato dello scioglimento determina delle conseguenze sia per la società in liquidazione che per il socio beneficiario delle somme o del valore normale dei beni della società.
Più precisamente, per la società che delibera lo scioglimento agevolato il comma 112 della legge finanziaria 2007 prevede il versamento di un’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP, pari al 25 per cento, dovuta sul reddito d’impresa realizzato nel periodo compreso tra l’inizio e la chiusura della procedura di liquidazione. E’ prevista, inoltre, un’imposta sostitutiva del 25 per cento sulla distribuzione delle riserve e fondi in sospensione d’imposta e una del 10 per cento sull’attribuzione dei saldi attivi di rivalutazione. I commi 114 e 116 stabiliscono, peraltro, specifici criteri applicabili, ai fini delle imposte dirette e indirette, alle cessioni e assegnazioni dei beni della società che delibera lo scioglimento agevolato.
Il comma 113, invece, disciplina la tassazione in capo al socio assegnatario, prevedendo che “ai fini dell’applicazione dell’articolo 47, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, (…) le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci sono diminuiti degli importi assoggettati all’imposta sostitutiva (…) al netto dell’imposta sostitutiva stessa (…)”.
In altri termini, il socio consegue un reddito di capitale pari alla differenza tra il valore normale o catastale del bene assegnato – diminuito dell’importo assoggettato ad imposta sostitutiva al netto dell’imposta sostitutiva stessa – e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
La risoluzione del 23 giugno 2008, n. 261/E ha precisato, tra l’altro, che ai fini della determinazione delle imposte sui redditi della società e del socio, il valore catastale è applicabile a tutte le tipologie di immobili.
Ciò premesso, appare opportuno evidenziare che il criterio di determinazione del reddito di cui al comma 113 è applicabile esclusivamente in capo al socio della società che delibera lo scioglimento agevolato.
Nell’ipotesi in cui sulla partecipazione sia costituito un diritto di usufrutto, si ritiene che il particolare meccanismo di determinazione del reddito previsto nel citato comma 113 trovi applicazione esclusivamente nei confronti del socio nudo proprietario.
Ciò coerentemente con quanto precisato nella circolare del 21 settembre 1999, n. 189 che – in risposta al quesito 1.3 sulla procedura di scioglimento agevolato precedentemente prevista dall’articolo 29 della legge 23 dicembre 1997, n. 449 – ha precisato che nell’ipotesi in cui sulla partecipazione sia costituito un diritto di usufrutto, la qualità di socio non è rivestita dall’usufruttuario bensì dal nudo proprietario ed è pertanto con riferimento a quest’ultimo che spetta l’agevolazione in argomento.
Nel caso in esame, quindi, la particolare modalità di determinazione del reddito prevista del predetto comma 113 della legge finanziaria 2007 è applicabile solo nei confronti del socio nudo proprietario.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

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