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Risoluzione Agenzia Entrate n. 304 del 16.09.2002

Richiesta restituzione delle ritenute effettuate sull’indennità integrativa speciale dal 1991 al 2001


Richiesta restituzione delle ritenute effettuate sull’indennità integrativa speciale dal 1991 al 2001
Risoluzione Agenzia Entrate n. 304 del 16.09.2002

Continuano a pervenire a questa Direzione Centrale, per il tramite di codeste Direzioni Regionali, istanze prodotte da contribuenti, concernenti la richiesta di restituzione delle trattenute erariali operate sull’indennità integrativa corrisposta ai pubblici dipendenti ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.
Al riguardo si fa presente che la questione relativa all’imponibilità, ai fini dell’IRPEF, dell’indennità integrativa speciale, ha più volte formato oggetto di esame da parte della scrivente. A tale proposito si ricordano: le circolari n. 4 dell’8 febbraio 1984 e n. 12 del 7 maggio 1990 della soppressa Direzione Generale delle Imposte Dirette, confermate dalla circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997, il comunicato stampa diramato in data 17 luglio 1998, con il quale è stato chiarito che l’indennità integrativa speciale concorre a formare il reddito del lavoratore dipendente e va, pertanto, assoggettata all’Irpef, nonché il conforme comunicato stampa del 23 agosto 2000.
Occorre, inoltre, precisare che la Corte Costituzionale con sentenza n. 277 del 4/6 dicembre 1984, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata da numerose commissioni tributarie con riferimento agli articoli 46 e 48 del DPR 29 settembre 1973, n. 597, nella parte in cui consentono che l’indennità integrativa speciale concorra a formare il reddito complessivo netto ai fini dell’applicazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche; inoltre, l’articolo 48, comma 1, del Tuir, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, conferma espressamente che costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d’imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione al rapporto di lavoro.
Allo stato della vigente normativa, quindi, l’indennità integrativa speciale concorre a formare il reddito da lavoro dipendente e, conseguentemente, la stessa deve essere assoggettata alle ritenute d’acconto previste dagli artt. 23 e 29 del DPR n. 600 del 1973 da parte dei soggetti erogatori in qualità di sostituti d’imposta.
Ciò premesso si pregano codeste Direzioni Regionali di volersi astenere dal trasmettere a questa Direzione Centrale le istanze di rimborso dell’Irpef relativa all’indennità integrativa speciale prodotte dai contribuenti, in quanto in considerazione delle ragioni sopra esposte le richieste pervenute non potranno essere accolte.

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